Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/115: Legge federale sulle tasse di bollo (LTB; attuazione della mozione Abate 13.4253) · 10 pagine
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deve lasciare per lo meno un margine di azione sufficiente a consentire l’inclusione nell’esenzione dalla tassa di negoziazione di istituti analoghi alle fiduciarie statiche di altri Paesi. Determinante per quest’ulteriore deroga è che il coinvolgimento delle fiduciarie statiche dal punto di vista della clientela italiana avvenga esclusivamente per motivi normativi. Qualora la normativa italiana relativa allo svolgimento indiretto di tutte le transazioni patrimoniali estere attraverso una fiduciaria statica non dovesse sussistere, l’inserimento di simili fiduciarie non sarebbe in alcun modo giustificato. Il cliente italiano continua, invece, a corrispondere la metà della tassa di negoziazione in caso di acquisto o vendita di documenti imponibili. L’esonero ha un effetto solo sull’intermediario finanziario frapposto. Per la valutazione della nuova esenzione fiscale soggettiva di società fiduciarie sottoposte a vigilanza statale è pertanto determinante stabilire se il servizio fornito includa l’adempimento di obblighi di notifica o di versamento statali. Per contro, qualora al cliente vengano forniti altri servizi, quali una consulenza sugli investimenti o una gestione attiva del portafoglio, l’esenzione dell’intermediario finanziario dalla tassa di negoziazione in qualità di società fiduciaria è esclusa. Qualora a queste società fiduciarie estere venisse concessa un’esenzione dalla tassa di negoziazione ciò comporterebbe una penalizzazione dei gestori patrimoniali svizzeri non esentati. In linea di principio l’attività della società fiduciaria statica può comprendere solo lo svolgimento conforme all’ordine delle transazioni richieste dal cliente9.
Al momento non sono note analoghe società fiduciarie statiche estere che potrebbero rientrare nel regime derogatorio proposto. Attualmente quest’ultimo si riferisce pertanto solo alle fiduciarie statiche italiane.
2 Commento ai singoli articoli
Articolo19 capoverso 2
L’articolo 19 capoverso 2 LTB precisa l’entità dell’attività fiduciaria per la persona fisica. L’attività commerciale consentita è stata limitata all’adempimento degli obblighi di notifica e tributari nello Stato di residenza del fiduciante. L’attività fiduciaria viene così distinta chiaramente dall’attività delle società fiduciarie estere che offrono servizi più ampi, quali consulenza sugli investimenti o amministrazione dinamica del deposito, e si trovano in concorrenza con i gestori patrimoniali e gli agenti di borsa indipendenti soggetti a imposta in Svizzera. Il fiduciante può essere costituito solo da una persona fisica. La restrizione alle persone fisiche si fonda sulle disposizioni del diritto italiano per le fiduciarie statiche. Secondo la legislazione italiana le fiduciarie statiche sono intermediari finanziari che riscuotono l’imposta alla fonte presso le persone fisiche residenti in Italia e la versano al fisco italiano.10 Per limitare l’applicabilità della norma, nell’avamprogetto si richiede inoltre che vengano esentate dalla tassa di negoziazione solo le società fiduciarie che sono state classificate come credibili dallo Stato di residenza estero e che soddisfano determinati requisiti minimi relativi al prelievo e al versamento dell’imposta alla fonte, ovvero gestori patrimoniali autorizzati o controllati.
9 Cfr. anche il messaggio del 4 novembre 2015 concernente la legge sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin), FF 2015 7293, qui 7306.
10 Cfr. Risoluzione 31 maggio 2011, n. 61/E