Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/12: Modifica dell'ordinanza sulla determinazione delle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali · 12 pagine

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Introduzione

Nel mese di ottobre del 2013, basandosi sui risultati della valutazione esterna delle agevolazioni fiscali nell’ambito della politica regionale (rif. 1)1, il Consiglio federale ha commissionato una riforma di questo strumento che doveva includere tre orientamenti principali: a)

l’introduzione di un importo massimo; b) l’adeguamento delle zone di applicazione in considerazione della politica d’assetto del territorio e c) modifiche di ordine tecnico che integrassero le esperienze acquisite fino a quel momento. Le disposizioni di applicazione dell’ordinanza del Consiglio federale sono state adeguate di conseguenza e inviate in consultazione parallelamente alla presente indagine conoscitiva.

L’ordinanza del Consiglio federale sancisce i principi per la definizione delle zone di applicazione e delega al Dipartimento dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) la competenza di determinarle. Il DEFR ha esaminato le zone di applicazione alla luce dei nuovi principi stabiliti dall’ordinanza del Consiglio federale e ha adeguato l’elenco dei Comuni.

Con la presente indagine conoscitiva i Cantoni sono invitati a esaminare l’elenco dei Comuni. Eventuali commenti in merito ai principi per la determinazione delle zone di applicazione, inclusi il perimetro di base o la scelta delle varianti, vanno espressi nel parere formulato

nell’ambito della consultazione.

La prima parte del presente rapporto, dopo una panoramica generale delle basi legali, presenta i principi sanciti dall’ordinanza del Consiglio federale per la determinazione delle zone di applicazione e lo studio che sta alla base di tali principi. Fornisce inoltre un resoconto delle consultazioni effettuate presso i Cantoni ai fini dell’inclusione delle strategie di sviluppo geografico cantonali e illustra le varianti di delimitazione proposte. La seconda parte comprende le spiegazioni concernenti le singole zone di applicazione per ogni Cantone.

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Basi e situazione iniziale

1.1.1 Basi legali

Conformemente all’articolo 103 della Costituzione federale2, la Confederazione, in virtù dell’articolo 12 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale (RS 901.0, di seguito LPR, rif. 2), «può concedere sgravi sull’imposta federale diretta».

Le disposizioni e le zone di applicazione sono attualmente definite in due ordinanze:

 l’ordinanza del Consiglio federale del 28 novembre 2007 concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale (RS 901.022, di seguito ordinanza del Consiglio federale, rif. 3).

 l’ordinanza del DEFR del 28 novembre 2007 sulla determinazione delle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali3 (RS 901.022.1, di seguito ordinanza del DEFR sul perimetro, rif. 4).

1

B, S, S. in collaborazione con IRENE, «Évaluation des allégements fiscaux dans le cadre de la politique régionale», pubblicazione ottobre 2013. Il rapporto è consultabile sul sito Internet della SECO, a destra sotto «Rapporti»: http://www.seco.admin.ch/themen/05116/05118/05298/index.html?lang=fr

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Articolo 103 Politica strutturale

«La Confederazione può sostenere le regioni del Paese economicamente minacciate nonché promuovere rami economici e professioni che, nonostante le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro, non riescono ad assicurare la propria esistenza. Se necessario, può derogare al principio della libertà economica». 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.4.889915 3/12