Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/12: Modifica dell'ordinanza sulla determinazione delle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali · 12 pagine

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La LPR (art. 12 cpv. 3) affida al Consiglio federale il compito di stabilire «consultati i Cantoni, […] le zone in cui le imprese possono beneficiare di tali sgravi». L’ordinanza del Consiglio federale delega la competenza di delimitare le zone di applicazione al DEFR che, in base all’articolo 3 capoverso 3 dell’ordinanza del Consiglio federale totalmente riveduta, «determina i Comuni che fanno parte delle zone di applicazione previa consultazione dei Cantoni». Il DEFR elabora una proposta di delimitazione che tenga conto sia della dimensione della pianificazione del territorio sia di fattori strutturali e di criteri specifici del mercato del lavoro conformemente all’articolo 3 capoverso 1 lettere a e b dell’ordinanza del Consiglio federale totalmente riveduta. L’articolo 3 è spiegato più in dettaglio ai numeri 1.1.2 e 1.1.3.

Con il presente rapporto, la proposta di delimitazione viene sottoposta ai Cantoni per consultazione conformemente all’articolo 12 capoverso 3 LPR. L’elenco dettagliato delle zone di promozione per ogni Cantone è riportato nell’articolo 1 dell’ordinanza del DEFR sul perimetro.

1.1.2 Principi per la determinazione delle zone di applicazione sanciti dall’ordinanza del Consiglio federale

In base al decreto del Consiglio federale del 23 ottobre 2013, in futuro, nella determinazione delle zone di applicazione, si dovrà tenere conto anche della politica d’assetto del territorio oltre che della debolezza strutturale. I principi per la determinazione delle zone di applicazione stabiliti all’articolo 3 dell’ordinanza del Consiglio federale sono stati adeguati di conseguenza (cfr. documentazione per la consultazione, rapporto esplicativo, n. 1.9.2 e 2.1.3, rif. 5).

La delimitazione delle zone di applicazione, secondo l’articolo 3 capoverso 1 della suddetta ordinanza riveduta, si basa su una procedura in due fasi:

 Nel capoverso 1 lettera a vengono definiti i Comuni che entrano in considerazione nella determinazione delle zone di applicazione (di seguito denominati perimetro di base). Conformemente agli obiettivi della politica regionale e della politica d’assetto del territorio della Confederazione e dei Cantoni, il perimetro di base comprende i centri di piccole e medie dimensioni e i loro Comuni suburbani (art. 3 cpv. 1 lett. a n. 1), i centri rurali (art. 3 cpv. 1 lett. a n. 2), nonché – a seconda della variante scelta – i centri più piccoli, meno urbanizzati, che tuttavia fungono da centri (art. 3 cpv. 1 lett. a

n. 3, di seguito denominati altri centri nelle zone rurali).

I centri metropolitani e i centri di una grande città che, secondo l’attuale articolo 3 capoverso 2, sono esclusi dalle zone di applicazione data la loro centralità, nonché le regioni che dal punto di vista dell’assetto del territorio non costituiscono una priorità dello sviluppo economico, sono esclusi a priori e non sono disponibili per la determinazione delle zone di applicazione.

 Ai sensi del capoverso 1 lettera b le zone di applicazione sono le regioni e i Comuni di cui alla lettera a che «in termini di disoccupazione, reddito, economia e popolazione fanno parte delle aree strutturalmente più deboli della Svizzera».

Le zone di applicazione determinate secondo il capoverso 1 comprendono come finora al massimo il dieci per cento della popolazione svizzera (cfr. art. 3 cpv. 2).

3 Nuovo titolo: ordinanza del DEFR sulla determinazione dei Comuni appartenenti alle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali. 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.4.889915 4/12