Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/120: Programma di stabilizzazione 2017-2019 · 101 pagine

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Premesse normative

Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017-2019, numero 5: modifica della legge federale del 23 giugno 200642 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (LIFT), articolo 3 capoverso 5, articolo 15a, articolo 17 capoverso 4, articolo 29 capoverso 2, articolo 29a; numero 6: modifica della legge federale del 20 marzo 200943 sul trasporto di viaggiatori (LTV), articolo 6 capoverso 3, articolo 37 capoversi 1 e 2, articolo 67.

Descrizione delle misure

Ai sensi della legislazione attuale, anche le modifiche di piccola entità agli impianti a fune esistenti devono essere sottoposte all’UFT per un’approvazione. L’UFT deve esaminare la documentazione presentata e definire la procedura, se le modifiche previste non sono rilevanti ai fini della sicurezza, non ledono i diritti di terzi e non hanno ripercussioni significative sull’ambiente e sulla pianificazione del territorio. Con la modifica della legge sugli impianti a fune viene creato il margine di discrezionalità necessario all’autorità di vigilanza per rinunciare a una procedura di approvazione dei piani in caso di adeguamenti di minore rilevanza. Inoltre, la durata della concessione sarà estesa da 25 a 40 anni e le autorizzazioni di esercizio saranno rilasciate di regola per un periodo illimitato. Le misure proposte alleggeriranno gli oneri che gravano sull’autorità di vigilanza e sulle imprese, senza mettere a rischio il funzionamento in sicurezza degli impianti.

Ai sensi della legislazione attuale, ogni anno l’UFT è tenuto a svolgere una verifica nell’ottica del diritto dei sussidi dei conti annuali di tutte le imprese di trasporto che ricevono contributi o prestiti pubblici. Per l’autorità di vigilanza ciò significa ingenti oneri amministrativi non sempre giustificati, specialmente quando si tratta di imprese di trasporto più piccole. L’adeguamento della legge sul trasporto di viaggiatori esenterà l’UFT dall’obbligo di verificare tutti i circa 120 conti annuali. In futuro, l’UFT si concentrerà sulle imprese di trasporto esposte a un maggior rischio finanziario, su quelle di importanza nazionale o per le quali occorre svolgere una verifica a causa di circostanze particolari. I conti di queste imprese continueranno a essere sottoposti ogni anno a una verifica.

2.18 Protezione contro le vibrazioni nel settore ferroviario

La misura in breve

L’articolo 16 della legge del 7 ottobre 198344sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) sancisce che gli impianti che non soddisfano le prescrizioni di questa legge o quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati. In singoli casi le autorità possono accordare facilitazioni qualora l’adempimento dell’obbligo di risanamento implichi oneri sproporzionati. Ai sensi della legislazione vigente, i valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici e vibrazioni, come pure il valore d’allarme per le immissioni foniche, non devono essere superati. La modifica dell’articolo 17 capoverso 2 LPAmb allenterà questa restrizione nell’ambito

42 RS 743.01

43 RS 745.1

44 RS 814.01