Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/120: Programma di stabilizzazione 2017-2019 · 101 pagine

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della protezione contro le vibrazioni. In questo modo è possibile evitare costi aggiuntivi per misure dall’efficacia incerta nella costruzione e nell’esercizio dell’infrastruttura ferroviaria. In futuro, le misure volte a ridurre le vibrazioni dovranno essere adottate soltanto se sarà dimostrata la loro efficacia e se saranno realizzabili a costi ragionevoli. Nell’ambito dell’infrastruttura ferroviaria, la misura consentirà di evitare l’incombenza di oneri aggiuntivi fino a due miliardi.

Premesse normative

Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017–2019, numero 7: modifica dell’articolo 17 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 198345 sulla protezione dell’ambiente.

Descrizione della misura

La legge sulla protezione dell’ambiente protegge l’uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti. L’articolo 7 LPAmb definisce tali effetti, tra cui rientrano anche le vibrazioni prodotte dal traffico ferroviario.

Conformemente all’articolo 16 LPAmb, gli impianti che non soddisfano le prescrizioni della suddetta legge o di quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati. Ai sensi dell’articolo 17 LPAmb, le autorità possono accordare facilitazioni nell’adempimento di questo obbligo qualora la realizzazione del singolo caso di risanamento di cui all’articolo 16 capoverso 2 implichi oneri sproporzionati. Tuttavia, come prevede l’articolo 17 capoverso 2, in caso di vibrazioni le facilitazioni sono accordate soltanto se non vengono superati i valori limite delle immissioni.

Benché oggi siano disponibili misure contro le vibrazioni nel settore ferroviario (ad es. letti di pietrisco o suole elastiche), la loro efficacia non è né dimostrata né previsibile. Si tratta, peraltro, di misure dai costi molto elevati, nell’ordine di diverse decine di migliaia di franchi per ogni persona protetta. Per tale motivo non è stata ancora posta in vigore l’ordinanza sulla protezione contro le vibrazioni. Parimenti, anche l’obbligo di risanamento degli impianti esistenti sancito dall’articolo 16 LPAmb non è stato ancora adottato.

Allo stato giuridico attuale vi è il rischio di misure di risanamento eccessivamente onerose a livello di sovrastruttura e sottostruttura di impianti ferroviari. In presenza di tali misure non si potrebbe garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di protezione definiti nella LPAmb. Le stime prevedono cifre nell’ordine di almeno 2 miliardi per gli impianti esistenti, con il coinvolgimento di circa 30 000 persone.

La proposta di modifica dell’articolo 17 capoverso 2 consente la concessione di facilitazioni per la protezione contro le vibrazioni anche se i valori limite delle immissioni vengono superati nel singolo caso. Mediante questo adeguamento alla normativa sul rumore, che ammette facilitazioni purché non venga superato il valore d’allarme per le immissioni foniche, è possibile evitare l’implementazione di misure costose e dall’efficacia incerta. In futuro sarà applicato un obbligo di risanamento soltanto se l’efficacia delle relative misure è dimostrata e se le misure sono allo stesso tempo ragionevoli. Sarà ad esempio il caso di quando si disporrà di nuovi approcci tecnici in materia di protezione contro le vibrazioni.

45 RS 814.01