Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/120: Programma di stabilizzazione 2017-2019 · 101 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 68Fedlex · Rapporto esplicativo
Con il decreto federale del 24 marzo 1947 (RS 834.2) che istituiva speciali fondi prelevati dalle entrate dei fondi centrali di compensazione venne creato, tra gli altri, un fondo per la protezione della famiglia dotato di quasi 100 milioni. Nel 1953, con l’entrata in vigore della legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura, 32 milioni (ossia 1/3 delle risorse del fondo) vennero prelevati per costituire un accantonamento per l’ordinamento degli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti. Su queste risorse alimentate originariamente da datori di lavoro, lavoratori, Confederazione e Cantoni, la Confederazione corrisponde sin da allora degli interessi. Ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 della LAF, le entrate a titolo di interessi vanno ai Cantoni e vengono impiegate per ridurre il contributo cantonale agli assegni familiari nell’agricoltura. La situazione dell’accantonamento è esposta nel consuntivo della Confederazione alla voce Fondo a destinazione vincolata nel capitale di terzi (n. B41).
In base alla legislazione vigente (art. 20 cpv. 2 LAF), gli interessi corrisposti dalla Confederazione si assommano almeno al 4 per cento. Questo tasso, tuttavia, risulta nettamente superiore alle condizioni di mercato attuali. La modifica della legge permetterà in futuro di pervenire a una rimunerazione conforme al mercato. Segnatamente verrà affermato il principio degli interessi dovuti dalla Confederazione a favore dei Cantoni. Nella legge si dovrà però lasciare in sospeso l’entità della rimunerazione. In virtù dell’articolo 70 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 aprile 200655 sulle finanze della Confederazione, l’Amministrazione federale delle finanze potrà in tal modo stabilire il tasso d’interesse, tenendo conto della situazione di mercato, come anche del tipo e della durata degli averi. In avvenire, con questa regolamentazione, gli interessi saranno basati sul rendimento di obbligazioni della Confederazione con durata di 7 anni. Il patrimonio del fondo verrà pertanto rimunerato alle medesime condizioni di altre risorse investite a più lungo termine su conti di deposito della Tesoreria federale. In base agli indicatori economici del settembre 2015 potrebbe essere applicato un tasso d’interesse dell’1,50 per cento nel 2018 e del 2,65 per cento nel 2019. Per le finanze federali ne risulterebbe uno sgravio rispettivamente di 0,8 e 0,4 milioni.
Le modifiche apportate al titolo e al capoverso 2 dell’articolo 20 LAF riguardano solo il testo in italiano e sono di natura formale.
La misura non avrà ripercussioni sui beneficiari degli assegni familiari nell’agricoltura. Per i Cantoni, invece, verrà meno il vantaggio oggettivamente ingiustificato di interessi della Confederazione nettamente superiori alle condizioni di mercato. Il loro contributo agli assegni familiari risulterà pertanto leggermente maggiorato.
2.24 Abrogazione della legge sulle attività sportive a rischio
La misura in breve
La legge sulle attività sportive a rischio deve essere abrogata. Confederazione e Cantoni vengono così sgravati da compiti amministrativi. Il risparmio per la Confederazione ammonta a 150 000 franchi.
55 RS 611.01