Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/120: Programma di stabilizzazione 2017-2019 · 101 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 81Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 29 cpv. 2

In virtù dell’adeguamento del capoverso 2, la durata di validità delle concessioni di impianti rilasciate prima dell’entrata in vigore della legge sugli impianti a fune è prorogata a 40 anni. Grazie alla maggiore durata della validità delle concessioni possono essere ridotti i dispendi amministrativi delle imprese e dell’autorità competente per il rilascio della concessione.

Art. 29a (nuovo)

In futuro le autorizzazioni di esercizio per gli impianti a fune che godono di una concessione federale verranno rilasciate con durata indeterminata (art. 3 cpv. 5 LIFT). Con l’introduzione dell’articolo 29a viene garantito che anche gli impianti già esistenti possano trarre vantaggio da questa nuova regolamentazione. Ciò determina sgravi amministrativi sia per le imprese di trasporto a fune esistenti sia per l’autorità di vigilanza, senza compromettere l’esercizio in sicurezza degli impianti.