Rapporto
Consultazione 2015/16: Revisione totale dell'ordinanza concernente il risanamento fonico delle ferrovie (ORFF) · 10 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
Aktenzeichen: BAV-232-00005/00001/00008/00002/00010/00008
integrale, mediante il credito stanziato per il risanamento fonico, delle misure di risanamento ordinate in virtù della legislazione in materia di risanamento fonico. La decisione di approvazione dei piani dell’UFT vale pertanto in questo senso anche come assegnazione generale del sussidio. L’importo massimo del contributo è fissato sulla base del progetto definitivo e del relativo preventivo, il che assicura una sufficiente precisione in materia di previsione dei costi.
Capoverso 4
Provvedimenti complementari possono talvolta essere realizzati nel quadro di altri lavori (ad es. progetti di mantenimento della qualità e di manutenzione). Può pertanto essere necessario fissare un importo forfettario per coprire la quota dei costi legati alla protezione dal rumore invece di prendere in carico i costi effettivi di un singolo progetto. Questa eventualità è considerata nella presente disposizione.
Articolo 13 Promozione degli investimenti
Conformemente all’articolo 10a capoverso 1 LRFF, la Confederazione può accordare aiuti finanziari in vista dell’acquisizione e dell’esercizio di carri particolarmente silenziosi. Una somma di 30 milioni di franchi è disponibile a tale scopo. L’articolo 13 ORFF concretizza questa disposizione come spiegato di seguito.
Capoverso 1
Gli aiuti finanziari sono accordati su domanda. Ne hanno diritto in linea di principio le imprese (detentori o costruttori di veicoli) con sede in Svizzera (sono possibili joint venture con enti o aziende estere). A tale scopo, esse devono presentare una domanda completa all’UFAM. La Confederazione disciplina le esigenze, il limite di spesa e le scadenze in un capitolato d’oneri.
Capoverso 2
Gli aiuti finanziari sono accordati se si attesta che il valore di emissione risulta di almeno 4 dB(A) inferiore a quello limite di all’articolo 8, una parte importante del chilometraggio dei carri è effettuata in Svizzera e i costi d’investimento per ogni carrello non superano il 200 per cento di quelli di un carrello convenzionale (Y-25 con ceppi frenanti). In un capitolato d’oneri l’UFAM e l’UFT definiscono i criteri di base da adempiere per ottenere l’aiuto finanziario.
Capoverso 3
Se tutti i criteri di base del capitolato d’oneri sono soddisfatti, la sovvenzione minima ammonta al 70 per cento dei costi; il sussidio può essere incrementato fino al 100 per cento se sono adempiuti altri criteri di costruzione o del capitolato d’oneri, come evitare le sfaccettature, ridurre il rumore nelle curve, attenuare il rumore delle ruote, utilizzare carri con strutture silenziose, maggiore rendimento energetico ecc.
Capoverso 4
D’intesa con l’UFT, l’UFAM decide in merito alla domanda d’aiuto finanziario e notifica la decisione al richiedente.
La valutazione tecnica ha luogo essenzialmente a livello di divisioni specializzate dell’UFAM e dell’UFT. Le domande sono trattate secondo l’ordine di arrivo.