Rapporto
Consultazione 2015/16: Revisione totale dell'ordinanza concernente il risanamento fonico delle ferrovie (ORFF) · 10 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
Aktenzeichen: BAV-232-00005/00001/00008/00002/00010/00008
Articoli 4–6 Vigilanza sul rumore ferroviario, informazione e pubbliche relazioni, rincaro
Queste disposizioni sono state riprese senza modifiche dal diritto attuale.
Articolo 7 Catasto delle emissioni
Capoverso 1
Il piano delle emissioni 2015 definito dal Consiglio federale conformemente all’articolo 6 LRFF ai fini del risanamento fonico ordinario ha svolto diverse funzioni1:
- ha costituito in primo luogo la base del dimensionamento delle misure edili (pannelli fonoassorbenti),
permettendo un’esecuzione omogenea su tutta la rete. Ha altresì permesso di esentare alcuni segmenti di tratta dall’obbligo di risanamento;
- è servito da base di valutazione, dal punto di vista della normativa sul risanamento fonico, degli
ampliamenti infrastrutturali e/o delle modificazioni dell’esercizio che non erano ancora state considerate al momento dell’emanazione del piano;
- terzi hanno potuto impiegarlo per redigere attestati fonici nell’ambito della procedura d’approvazione
dei piani comunale o cantonale.
Alla fine del 2015, il piano delle emissioni avrà raggiunto i propri obiettivi; le relative procedure di approvazione dei piani saranno concluse e lo stato legale sarà stabilito in modo vincolante su tutta la rete conformemente all’articolo 37a ORFF. Da quel momento il piano delle emissioni 2015 avrà esaurito la propria funzione di orizzonte di previsione e strumento di pianificazione.
Come era già il caso prima del 2000, dopo il 2015 non vi sarà più una previsione delle emissioni emanata dal Consiglio federale e vincolante per tutta la rete; i gestori degli impianti dovranno stabilire previsioni sul rumore ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPAmb e dell’articolo 36 segg. ORFF nel quadro di progetti e procedure d’approvazione dei piani (ad es. SIF/PROSSIF)2.
Al fine di disporre di termini di confronto vincolanti per le conseguenze a livello di normativa sulla riduzione del rumore e per evitare confusioni con il concetto di «piano delle emissioni 2015», i livelli di valutazione di quest’ultimo sono trasferiti a un nuovo strumento, il catasto delle emissioni.
Capoverso 2 lettera a
Come già menzionato, i livelli acustici di valutazione (Lr,e) del piano delle emissioni 2015 costituiscono la base per il catasto delle emissioni.
L’approvazione di nuovi livelli acustici di valutazione con decisione passata in giudicato nel quadro delle procedure di approvazione dei piani (progetti di risanamento conformemente alla nuova ORFF; incremento del numero dei treni, aumento della velocità, altri veicoli, sistemi di frenatura, carrelli ecc.) dà luogo a previsioni delle emissioni vincolanti in funzione delle quali l’UFT adegua il catasto delle emissioni. Questo catasto sarà pertanto dinamico e si distinguerà dal piano delle emissioni 2015 (cfr. sentenza del TAF A-1836/2006, E. 7.2).
1 UFT, Commento sul piano delle emissioni, n. 2, stato 2014.
2 Cfr. SIF/PROSSIF 2025: aumento della capacità, aumento delle prestazioni, accelerazioni, intensificazione nella successione dei treni ecc.