Rapporto
Consultazione 2015/16: Revisione totale dell'ordinanza concernente il risanamento fonico delle ferrovie (ORFF) · 10 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
Aktenzeichen: BAV-232-00005/00001/00008/00002/00010/00008
Articolo 14 Ricerca del settore pubblico
Una ricerca del settore pubblico in materia di rumore ferroviario è avviata dall’Amministrazione federale quando quest’ultima necessita dei corrispondenti risultati per poter adempiere ai propri compiti (cfr. art. 16 cpv. 1 della legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione LPRI; RS 420.1). Il termine «ricerca del settore pubblico» comprende qualsiasi tipo di ricerca scientifica fintantoché questa sia connessa all’attività dell’Amministrazione e presenti un interesse pubblico.
L’obiettivo della ricerca del settore pubblico in materia di rumore ferroviario è di completare la gamma di misure antirumore in modo da consentire futuri ampliamenti dell’offerta del trasporto ferroviario senza un aumento significativo del rumore.
La ricerca del settore pubblico in questo campo deve contribuire alla riduzione del rumore ferroviario8 con misure che limitano le emissioni e sono applicabili ai veicoli o all’infrastruttura. I progetti di ricerca possono provenire dalla ricerca fondamentale e da quella applicata e includono le prove sul terreno in vista di sperimentazioni, adattamenti e omologazioni delle tecnologie.
Conformemente all’articolo 16 capoverso 2 LPRI, i mezzi accordati alla ricerca del settore pubblico possono essere utilizzati per mandati diretti della Confederazione (ricerca su commissione) o come contributi a programmi di centri di ricerca universitari.
Per centri di ricerca universitari s’intendono le scuole universitarie e gli altri istituti accademici accreditati di cui alla legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20) (in particolare PFZ, PFL, università cantonali e scuole universitarie professionali). Dopo aver consultato l’UFT, l’UFAM decide in merito alle domande di contribuzione ai programmi di ricerca.
Articolo 15 Disposizioni transitorie
Secondo l’articolo 3 capoverso 1 LRFF, in Svizzera il risanamento del materiale rotabile, i provvedimenti edilizi (pannelli fonoassorbenti) e le misure sostitutive (misure d’isolamento acustico degli edifici) devono essere eseguiti entro la fine del 2015. Per garantire che queste disposizioni restino applicabili quale base per l’emanazione di decisioni di sussidio (domande di detentori di veicoli e gestori di impianti) e per le procedure di ricorso contro le decisioni di risanamento emanate in prima istanza, si rinvia alle versioni previgenti dell’ORFF, in particolare a quelle del 14 novembre 2001 e del 2 febbraio 2005.
Articolo 16 Entrata in vigore e validità
L’ORFF entra in vigore in modo scaglionato per quanto concerne l’introduzione dei valori limite di emissione di cui all’articolo 4 capoverso 3 LRFF.
Il Consiglio federale può decidere in un secondo momento in merito al rinvio dell’entrata in vigore conformemente all’articolo 4 capoverso 4 LRFF. Ciò consente al Consiglio federale di tenere conto dell’evoluzione in seno all’UE e di adattarvi le regolamentazioni svizzere.
8 Per rumore dei treni si intendono le azioni che rientrano nel campo di applicazione dell’allegato 4 dell’OIF.