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Consultazione 2015/16: Revisione totale dell'ordinanza concernente il risanamento fonico delle ferrovie (ORFF) · 10 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

Aktenzeichen: BAV-232-00005/00001/00008/00002/00010/00008

Conformemente al numero 7.2 del regolamento (UE) n. 1304/2014, se ai carri dotati di freni in materiale sintetico non sono aggiunte fonti di rumore, si presume che il valore limite di emissione sia rispettato senza ulteriori esami.Il valore limite secondo il regolamento (UE) n. 1304/2014 corrisponde a 83 LpAeq,Tp

4.

(80 km/h) [dB]

Secondo l’articolo 4 capoverso 3 LRFF, i valori limite di emissione saranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2020 (cfr. art. 16 cpv. 2 ORFF).

Capoverso 2

I veicoli a chilometraggio limitato appartenenti alla categoria dei veicoli speciali sono esclusi dalla regolamentazione sui valori limite di emissione. Nelle disposizioni d’esecuzione dell’ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr; disposizioni generali ad articolo 4 n. 5.45) essi sono definiti come veicoli di servizio. Il termine «veicolo speciale» sarà introdotto con la prossima revisione delle DE-Oferr, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° luglio 20166, e comprende due gruppi di veicoli:

veicoli per la costruzione, la manutenzione e l’ispezione della strada ferrata, delle opere edili e degli impianti della linea di contatto. Questo materiale rotabile è utilizzato esclusivamente per la costruzione e la manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria e non ha come scopo principale il trasporto delle merci al di fuori dei compiti citati. Questi veicoli sono descritti alla sezione 8 della direttiva dell’UFT del 1° gennaio 2014 sull’omologazione dei veicoli ferroviari;

veicoli a vapore e veicoli storici: questi veicoli sono descritti alla sezione 9 della direttiva dell’UFT del 1° gennaio 2014 sull’omologazione dei veicoli ferroviari e definiti nella direttiva dell’UFT del 1° settembre 2010 sull’omologazione dei veicoli storici. I veicoli interessati sono stati messi in servizio più di 30 anni fa e non sono più utilizzati regolarmente. In linea generale, vengono mantenuti in condizioni tali da consentire l’esercizio a fini di dimostrazione delle vecchie tecnologie.

Capoverso 3

Il rinvio alla disposizione penale della LPAmb ha scopo preventivo.

Articolo 9 e allegato 1 Proporzionalità dei provvedimenti complementari

L’attuale articolo 20 disciplina i principi di valutazione della proporzionalità delle misure di costruzione, in particolare della costruzione dei pannelli fonoassorbenti lungo le tratte ferroviarie esistenti. Le disposizioni relative all’indice costi-benefici e al valore soglia fissato tengono conto del fatto che l’effetto protettivo dei pannelli può essere previsto in modo molto attendibile indipendentemente dalle condizioni locali. Inoltre, la somma e la struttura dei costi d’investimento risultavano in tal modo sufficientemente note.

Il nuovo articolo 9 riprende, ove opportuno, gli stessi principi per valutare la proporzionalità delle misure sulla strada ferrata consentite dalle nuove disposizioni della legge.

Una differenza cruciale della nuova valutazione della proporzionalità è dovuta al fatto che le misure applicate localmente alla strada ferrata e il loro effetto non possono essere generalizzati. Le verifiche e le sperimentazioni finora effettuate mostrano che l’effetto delle diverse misure o combinazioni di misure

4 Valore limite in APL = 0,225, con APL che identifica il numero degli assi diviso per la lunghezza con respingenti [m-1].

5 Versione del 1° luglio 2014.

6 L’imminente revisione dell’ordinanza sulle ferrovie (Oferr), la cui entrata in vigore è prevista per il 1° luglio 2016, servirà a iscrivere a livello di ordinanza il concetto di «veicoli speciali». Le disposizioni applicabili a tali veicoli saranno oggetto di una propria sezione (art. da 56 a 50 dell'avamprogetto). I veicoli speciali saranno designati come veicoli non interoperabili.