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Consultazione 2015/16: Revisione totale dell'ordinanza concernente il risanamento fonico delle ferrovie (ORFF) · 10 pagine

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Aktenzeichen: BAV-232-00005/00001/00008/00002/00010/00008

Indipendentemente dal catasto delle emissioni, ma in funzione degli adeguamenti delle stesse, l’approvazione dei piani determina anche l’adattamento delle immissioni foniche consentite ai sensi dell’articolo 37a OIF e l’aggiornamento del catasto dei rumori (cfr. indicatore 126 dell’allegato 1 dell’ordinanza sulla geoinformazione, OGI; RS 510.620).

Capoverso 2 lettera b e capoverso 3

Secondo tali disposizioni, il catasto delle emissioni include anche le emissioni effettive su ciascun segmento di tratta. Il rilevamento periodico retrospettivo delle emissioni effettive è di competenza del possessore degli impianti, che deve poi trasmetterlo all’UFT (cfr. articolo 46 LPAmb).

Le eventuali differenze tra le Lr,e e le emissioni effettive possono indicare che il livello di immissioni consentite è stato superato. Se del caso, è necessario valutare o ordinare provvedimenti complementari (cfr. art. 37a cpv. 2 OIF).

Capoverso 4

I provvedimenti complementari devono essere realizzati laddove effettivamente necessari. Per garantire questo, i gestori degli impianti soggetti all’obbligo di risanamento – come per i progetti di ampliamento secondo SIF o PROSSIF – elaborano provvedimenti complementari tenendo conto di una previsione delle emissioni con orizzonte 2025.

Capoverso 5

L’UFT aggiorna il catasto delle emissioni e lo pubblica su Internet indicando in quale momento e nel quadro di quale procedura hanno avuto luogo gli adeguamenti.

Le autorità comunali e cantonali, così come terzi (committenti), possono così informarsi sulle emissioni determinanti (legali) per tutti i segmenti di tratta. I dati relativi alle emissioni degli impianti ferroviari possono pertanto essere utilizzati anche per la determinazione di zone edificabili, la classificazione o riclassificazione delle zone e la progettazione e l’approvazione di nuove costruzioni e ristrutturazioni di terzi lungo la linea ferroviaria.

Contrariamente al piano delle emissioni 2015, le previsioni delle emissioni dei possessori degli impianti (ad es. SIF, PROSSIF 2025) non si fonderanno su ipotesi emanate dal Consiglio federale riguardo al volume e alla composizione del traffico sull’intera rete (cfr. previgente art. 17 cpv. 3 ORFF). I possessori degli impianti sono pertanto tenuti a indicare chiaramente le basi nei vari rapporti tecnici, permettendo all’UFT – o alle autorità giuridiche in caso di ricorso – di verificarle in sede di procedura di approvazione dei piani.

Articolo 8 Valori limite di emissione per carri merci

Capoverso 1

L’elemento principale della revisione della LRFF era l’introduzione di valori limite di emissione vincolanti per i carri merci che circolano sulla rete svizzera a scartamento normale.

Il rinvio al vigente regolamento (UE) n. 1304/20143 garantisce l’armonizzazione con il diritto europeo in materia di valori limite.

3 Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Materiale rotabile — rumore, che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE; GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421.