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Consultazione 2015/19: Aggiornamento delle esigenze tecniche per i veicoli stradali: Veicoli stradali più sicuri ed ecologici · 54 pagine
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Proposte di modifica (tabella sinottica) con commenti / OETV
Poggiatesta per veicoli delle classi M1 e N1 nonché per furgoncini Testo vigente Proposta di modifica
Art. 106 Cinture di sicurezza, sedili per fanciulli, pog- Art. 106 Cinture di sicurezza, sedili per fanciulli, pog-
giatesta giatesta Cpv. 4 Cpv. 4
4 I veicoli della classe M1 devono essere provvisti di 4 I veicoli delle classi M1 e N1 nonché i furgoncini de-
poggiatesta sui sedili anteriori più esterni. vono essere provvisti di poggiatesta sui sedili anteriori più
esterni conformi alle esigenze di cui all’articolo 72 ca-
poverso 5bis.
Commento
Adeguamento al diritto europeo, secondo cui i sedili anteriori più esterni di autofurgoni e furgoncini (minibus) devono essere muniti di poggiatesta.
In relazione a questa modifica l’articolo 72 OETV viene integrato con il capoverso 5bis:
5bis I poggiatesta devono soddisfare le esigenze dei seguenti regolamenti UNECE oppure offrire un livello di protezione equivalente: a. regolamento UNECE n. 17; b. regolamento UNECE n. 25; o c. regolamento UNECE n. 80.
Per i veicoli importati direttamente per uso proprio, che non sono costruiti secondo le prescrizioni UNECE, spetta alle autorità esecutive cantonali valutare la conformità dei poggiatesta (ad es. veicoli che soddisfano gli standard di sicurezza statunitensi).