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Consultazione 2015/19: Aggiornamento delle esigenze tecniche per i veicoli stradali: Veicoli stradali più sicuri ed ecologici · 54 pagine
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Proposte di modifica (tabella sinottica) con commenti / OETV
Luci blu supplementari sugli specchi retrovisori esterni e orientate lateralmente Testo vigente Proposta di modifica Art. 110 Dispositivi d’illuminazione facoltativi Art. 110 Dispositivi d’illuminazione facoltativi Cpv. 3 lett. a Cpv. 3 lett. a
3 Con il permesso dell’autorità d’immatricolazione, 3 Con il permesso dell’autorità d’immatricolazione,
iscritto nella licenza di circolazione, sono inoltre am- iscritto nella licenza di circolazione, sono inoltre ammessi: messi:
a. sui veicoli del servizio antincendio, della polizia, del a. sui veicoli del servizio antincendio, della polizia, del servizio sanitario e del servizio doganale: luci blu, al servizio sanitario e del servizio doganale:
massimo due fari a luci blu orientati verso il davanti, 1. luci blu lampeggianti rotanti,
luci orientabili nonché, montate sul tetto, luci di av- 2. due fari a luci blu orientate verso il in davanti, povertimento gialle visibili dal davanti e da dietro che sizionate sul lato anteriore,
si accendano e spengano simultaneamente mediante
3. due luci blu orientate in avanti, collocate sugli
un interruttore separato (art. 78 cpv. 1);
specchi retrovisori esterni,
4. due luci blu orientate lateralmente, posizionate il più avanti possibile,
5. luci orientabili,
6. nonché, montate sul tetto, luci di avvertimento gialle montate sul tetto, visibili dal davanti e da dietro che si accendano e spengano simultaneamente mediante un interruttore separato (art. 78 cpv. 1);
Commento
In futuro i veicoli di servizio antincendio (vigili del fuoco), servizio sanitario, polizia e dogana, oltre alle luci blu ammesse dall’attuale normativa, dovranno poter disporre a titolo facoltativo di altre luci blu lampeggianti a direzione fissa che li rendano meglio visibili e più rapidamente riconoscibili nelle situazioni di emergenza. La proposta si basa su una richiesta della Federazione svizzera dei pompieri sostenuta dalla polizia sanitaria. Al riguardo sono stati presentati anche due interventi parlamentari, l’interrogazione 12.1120 (Eichenberger) e la mozione 13.3885 (Guhl). Le misure proposte sono state verificate in un test sul campo.
L’espressione finora utilizzata «fari a luci blu orientati verso il davanti» sarà sostituita sulla base della terminologia del regolamento UNECE n. 65 con «luci blu orientate in avanti».
Dispositivi di avvertimento a luce lampeggiante obbligatori sui veicoli delle classi M e N Testo vigente Proposta di modifica
Art. 111 Indicatori di direzione lampeggianti Art. 111 Indicatori di direzione lampeggianti e disposi-
tivi di avvertimento a luce lampeggiante
Gli autoveicoli devono essere muniti di indicatori di dire- Gli autoveicoli devono essere muniti di indicatori di direzione lampeggianti. zione lampeggianti. I veicoli delle classi M e N devono
inoltre disporre di dispositivi di avvertimento a luce lampeggiante (art. 78 cpv. 1).
Commento
Nell’Unione europea i dispositivi di avvertimento a luce lampeggiante sono obbligatori per i veicoli delle classi M e N. Questa disposizione che contribuisce alla sicurezza stradale dovrà vigere anche in Svizzera. Non sono previste particolari disposizioni transitorie.