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Consultazione 2015/19: Aggiornamento delle esigenze tecniche per i veicoli stradali: Veicoli stradali più sicuri ed ecologici · 54 pagine

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Proposte di modifica (tabella sinottica) con commenti / OETV

Requisiti per l’apertura delle porte degli autobus Testo vigente Proposta di modifica Art. 123 Porte, uscite di sicurezza, equipaggiamento Art. 123 Porte, uscite di sicurezza, equipaggiamento complementare complementare Cpv. 2 Cpv. 2

2 Alle porte automatiche o con comando a distanza si ap- 2 Alle porte automatiche o con comando a distanza si ap-

plica l’articolo 71 capoverso 2. plica l’articolo 71 capoverso 2. Le esigenze relative

all’apertura delle porte degli autobus si fondano sul re-

golamento UNECE n. 107. --- Disposizioni transitorie --- X Riguardo all’articolo 123 capoverso 2 si applica il diritto previgente: a. fino al 31 dicembre 2016 per l’approvazione del tipo di autobus;

b. per la prima immatricolazione di autobus impor-

tati o costruiti in Svizzera fino al 31 dicembre 2017.

Commento

Secondo l’articolo 37 OETV, la disposizione di cui all’articolo 71 capoverso 2 OETV si applica a tutti i veicoli, motivo per cui non deve essere esplicitamente menzionata nell’articolo 123 OETV. Per il resto si tratta di un adeguamento dell’OETV al diritto internazionale applicato anche dall’UE (allegato 3 del regolamento UNECE n. 107). In particolare le porte di servizio a comando elettrico devono poter essere aperte dall’esterno attraverso un dispositivo d’apertura d’emergenza manuale che consenta ai soccorritori un accesso facile e veloce in caso di necessità. Il requisito si applica ai veicoli fermi o in movimento fino a una velocità di 5 km/h, purché non siano chiusi a chiave (allegato 3 n. 7.6.5.1. del regolamento UNECE n. 107). In caso di recepimento nell’OETV, anche gli autobus svizzeri, compresi i veicoli di linea dei trasporti pubblici, non potranno più essere immatricolati se non dispongono di un sistema di apertura d’emergenza esterno. La possibilità, temuta da diversi soggetti, che tale sistema sia oggetto di atti vandalici rappresenta tuttavia uno svantaggio.

Per lasciare all’industria e al settore interessato il tempo di adeguarsi, si prevede una disposizione transitoria per l’applicazione delle nuove prescrizioni ai sensi dell’articolo 123 capoverso 2.