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Consultazione 2015/19: Aggiornamento delle esigenze tecniche per i veicoli stradali: Veicoli stradali più sicuri ed ecologici · 54 pagine
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Proposte di modifica (tabella sinottica) con commenti / OETV
Adeguamento della definizione dei velocipedi: non è più prescritto un sellino Testo vigente Proposta di modifica Art. 24 Velocipedi e velocipedi per bambini Art. 24 Velocipedi e velocipedi per bambini Cpv. 1 Cpv. 1
1 I «velocipedi» sono veicoli con almeno due ruote che, 1 I «velocipedi» sono veicoli con almeno due ruote che, mediante dispositivi meccanici, funzionano azionati mediante dispositivi meccanici, funzionano azionati esclu-
esclusivamente dalla forza delle persone che vi sono se- sivamente dalla forza delle persone a bordo che vi sono dute. I velocipedi per bambini e le sedie a rotelle non sedute. I velocipedi per bambini e le sedie a rotelle non
sono considerati velocipedi. sono considerati velocipedi.
Commento
Negli ultimi tempi compaiono sul mercato sempre più veicoli simili a velocipedi (biciclette) dotati di pedaliera analoga a quella della cyclette ellittica (cross trainer), quindi con pedalata di tipo ellittico, e senza sellino, guidata in posizione eretta. Fatta eccezione per l’assenza di sellino, le caratteristiche tecniche e l’utilizzo di questi veicoli corrispondono a quelli di una bicicletta, per cui si possono anche raggiungere velocità simili.
Grazie alla modifica proposta dell’articolo 24 capoverso 1 OETV i veicoli in questione, che non dispongono di sellino, soddisfano tutti i requisiti delle biciclette. Inoltre, la nuova definizione delle biciclette corrisponde in buona parte a quella della Convenzione dell’8 novembre 1968 sulla circolazione stradale (RS 0.741.10; cfr. art. 1 lett. l).
Disposizioni di altre ordinanze: l’articolo 42 capoverso 1 dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11) stabilisce che i ciclisti devono occupare il sedile apposito e che i bambini possono usare la bicicletta soltanto se possono pedalare stando seduti. L’articolo 63 capoverso 3 ONC stabilisce che i bambini possono essere trasportati soltanto se sono in grado di pedalare restando seduti. Il testo di questa disposizione deve essere adeguato per consentire d’ora in poi l’utilizzo di biciclette senza sellino.
Conseguente modifica ONC Conseguente modifica ONC
Art. 42 cpv. 1 Art. 42 cpv. 1
1 I conducenti di motoveicoli e i ciclisti devono occupare il 1 I conducenti di motoveicoli e i ciclisti devono occupare il
sedile a essi destinato. I fanciulli possono usare un veloci- posto a sedile a essiloro destinato. I fanciulli possono usare pede solo se possono pedalare stando seduti. un velocipede solo se possono pedalare stando seduti
adatto alla loro statura.
Art. 63 cpv. 3 lett. a
3 I ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare: Art. 63 cpv. 3 lett. a
3 I ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare:
a. sui velocipedi a più posti, tante persone quante sono
le paia supplementari di pedali disponibili; i fan- a. sui velocipedi a più posti, tante persone quante sono ciulli possono essere trasportati soltanto se sono in le paia supplementari di pedali disponibili; i fangrado di pedalare restando seduti; ciulli possono essere trasportati soltanto se sono in grado di pedalare restando seduti il velocipede è