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Consultazione 2015/19: Aggiornamento delle esigenze tecniche per i veicoli stradali: Veicoli stradali più sicuri ed ecologici · 54 pagine
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Proposte di modifica (tabella sinottica) con commenti / OETV
Cinture di sicurezza per quadricicli a motore e tricicli a motore Testo vigente Proposta di modifica
Sezione 5: Quadricicli a motore e tricicli a motore Sezione 5: Quadricicli a motore e tricicli a motore Art. 158 Cinture di sicurezza e ancoraggi delle cinture Art. 158 Cinture di sicurezza e ancoraggi delle cinture
1 I quadricicli a motore e i tricicli a motore con carrozzeria 1 I quadricicli a motore e i tricicli a motore con carrozzeria e con un peso ai sensi dell’articolo 136 capoverso 1 di oltre e I sedili dei veicoli con un peso ai sensi dell’articolo 136 0,25 t devono essere muniti di cinture di sicurezza con- capoverso 1 di oltre 0,25 0,27 t devono essere muniti di cinformi alle esigenze di cui all’articolo 72 capoverso 5. Per i ture di sicurezza conformi alle esigenze di cui all’artiposti a sedere centrali possono essere impiegate anche cin- colo 72 capoverso 5. Per i posti a sedere centrali possono ture addominali. essere impiegate anche cinture addominali. Il sedile del
2 Per i posti a sedere esterni sono necessari due punti di conducente e i sedili anteriori esterni devono sempre es-
sere dotati almeno di cinture a tre punti.
ancoraggio inferiori e uno superiore, per i posti centrali al-
meno due punti di ancoraggio inferiori. Le esigenze si fon- 2 Sui quadricicli a motore carrozzati tutti i sedili devono dano sull’articolo 72 capoverso 2. essere dotati almeno di cinture a tre punti. Ciò vale an-
che se il peso di cui all’articolo 136 capoverso 1 è inferiore a 0,27 t.Per i posti a sedere esterni sono necessari due punti di ancoraggio inferiori e uno superiore, per i posti centrali almeno due punti di ancoraggio inferiori. Le esigenze si fondano sull’articolo 72 capoverso 2.
Disposizioni transitorie
X Riguardo all’articolo 158 si applica il diritto previ-
gente: c. fino al [30 settembre 2016] per l’approvazione
del tipo di quadricicli a motore e tricicli a mo-
tore; d. per la prima immatricolazione di quadricicli a motore e tricicli a motore importati o costruiti in Svizzera fino al 31 dicembre 2016.
Commento
Si tratta di un adeguamento alle nuove prescrizioni dell’UE [regolamento (UE) n. 168/2013 e regolamento (UE)
n. 3/2014].
In futuro i sedili (ma non i sellini) di quadricicli a motore e tricicli a motore dovranno essere dotati di cinture di sicurezza anche se privi di carrozzeria. Ad eccezione dei quadricicli a motore carrozzati, l’obbligo non si applica tuttavia ai veicoli con un peso a vuoto senza conducente di 270 kg al massimo. In base agli articoli 144 capoverso 7 e 119 lettera i OETV sono inoltre esentati dall’obbligo i veicoli con velocità massima per costruzione di 30 km/h.
Il riferimento agli ancoraggi delle cinture al capoverso 2 non è più necessario. Ora sono chiaramente definiti i posti che devono essere muniti almeno di cinture a tre punti. In base all’articolo 37 OETV la disposizione dell’articolo 72 capoverso 2 OETV relativa agli ancoraggi delle cinture di sicurezza si applica a tutti i tipi di veicoli.
Nota relativa alle disposizioni transitorie: le nuove disposizioni di cui all’articolo 158 capoversi 1 e 2 dovranno entrare in vigore contemporaneamente a quelle dell’UE.
Vengono inoltre aggiornati i capoversi 2 e 5 dell’articolo 72 OETV:
2 I punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza devono soddisfare le esigenze dei seguenti regolamenti:
a. regolamento (CE) n. 661/2009; b. regolamento (UE) n. 168/2013 e regolamento delegato (UE) n. 3/2014; o
c. regolamento UNECE n. 14.
5 Le cinture di sicurezza devono soddisfare le esigenze dei seguenti regolamenti:
a. regolamento (CE) n. 661/2009; b. regolamento (UE) n. 168/2013 e regolamento delegato (UE) n. 3/2014; o
c. regolamento UNECE n. 16.