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Consultazione 2015/19: Aggiornamento delle esigenze tecniche per i veicoli stradali: Veicoli stradali più sicuri ed ecologici · 54 pagine

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Proposte di modifica (tabella sinottica) con commenti / OETV

Cinture di sicurezza per i quadricicli leggeri a motore Testo vigente Proposta di modifica

Sezione 4: Sezione 4: Motoleggere a più di due ruote e quadricicli leggeri a Motoleggere a più di due ruote e quadricicli leggeri a motore motore Art. 155 Cinture di sicurezza, ancoraggi delle cinture, Art. 155 Cinture di sicurezza, ancoraggi delle cinture,

dispositivo sbrinatore e ventilazione, dispositivo anti- dispositivo sbrinatore e ventilazione, dispositivo anti-

furto furto Cpv. 1 Cpv. 1

1 Le cinture di sicurezza e i rispettivi ancoraggi non sono Le cinture di sicurezza e i rispettivi ancoraggi non sono nenecessari. cessari I sedili di veicoli aventi un peso definito all’arti-

colo 136 capoverso 1 di oltre 0,27 t devono essere muniti di cinture di sicurezza conformi alle esigenze di cui all’articolo 72 capoverso 5.

Disposizioni transitorie X Riguardo all’articolo 155 capoverso 1 si applica il diritto previgente: a. fino al 31 dicembre 2016 per l’approvazione del tipo;

b. per la prima immatricolazione di veicoli importati o costruiti in Svizzera fino al 31 dicem-

bre 2017.

Commento

Si tratta di un adeguamento alle nuove prescrizioni dell’UE [regolamento (UE) n. 168/2013 e regolamento (UE)

n. 3/2014]. In futuro i sedili (ma non i sellini) dei quadricicli leggeri a motore dovranno essere dotati di cinture di sicurezza. L’obbligo non vale tuttavia per i veicoli con un peso a vuoto fino a 270 kg, escluso il conducente.

Le motoleggere a tre ruote di cui all’articolo 14 lettera b numero 2 OETV sono escluse dall’obbligo di installare cinture di sicurezza (grazie al peso massimo di classificazione di 270 kg, anche quando sono dotate di sedili). In base agli articoli 144 capoverso 7 e 119 lettera i OETV sono inoltre esentati i veicoli con velocità massima per costruzione di 30 km/h e di conseguenza anche tutti i veicoli di cui all’articolo 14 lettera b numero 3 (risciò elettrici).

Poiché gli ancoraggi sono necessari soltanto dove devono essere montate le cinture, non è necessaria un’indicazione specifica al riguardo. In base all’articolo 37 OETV si applica la disposizione di cui all’articolo 72 capoverso 2 OETV concernente gli ancoraggi delle cinture di sicurezza.

Nota relativa alle disposizioni transitorie: le nuove disposizioni di cui all’articolo 155 capoverso 1 dovranno entrare in vigore contemporaneamente a quelle dell’UE.

Vengono inoltre aggiornati i capoversi 2 e 5 dell’articolo 72 OETV:

2 I punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza devono soddisfare le esigenze dei seguenti regolamenti:

a. regolamento (CE) n. 661/2009; b. regolamento (UE) n. 168/2013 e regolamento delegato (UE) n. 3/2014; o

c. regolamento UNECE n. 14.

5 Le cinture di sicurezza devono soddisfare le esigenze dei seguenti regolamenti:

a. regolamento (CE) n. 661/2009; b. regolamento (UE) n. 168/2013 e regolamento delegato (UE) n. 3/2014; o

c. regolamento UNECE n. 16.