Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/23: Messaggio concernente il finanziamento dell'esercizio e del mantenimento della qualità dell'infrastruttura delle ferrovie negli anni 2017−2020 · 106 pagine

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Il ciclo ha lo scopo di garantire che i risultati del controlling dell’ordinazione dell’infrastruttura in un determinato periodo vengano considerati per il periodo successivo consentendo di apportare eventuali adeguamenti a livello di gestione.

La pianificazione dell’ordinazione dell’infrastruttura si basa sulle direttive e sulla pianificazione finanziaria della Confederazione (art. 13 OCPF) nonché sulle offerte vincolanti dei GI (art. 27 OCPF). La documentazione d’offerta da presentare comprende la descrizione dell’offerta di prestazioni, la pianificazione a medio termine, il piano d’investimento, gli indicatori per la misurazione delle prestazioni calcolati sulla base della pianificazione a medio termine e le motivazioni per le eventuali differenze rispetto ai piani precedenti. L’articolo 24 OCPF stabilisce i requisiti per il piano d’investimento da aggiornare a scadenza annuale. I requisiti per la pianificazione a medio termine sono precisati nell’ordinanza del DATEC del 18 gennaio 20118 sulla contabilità delle imprese concessionarie (OCIC).

La qualità delle pianificazioni a medio termine delle imprese e il piano d’investimento rivestono un’importanza fondamentale: infatti, le indennità d’esercizio e i contributi d’investimento concordati durante il periodo considerato da una CP – ad esempio a fronte di ricavi modesti dei prezzi delle tracce in seguito a un calo della domanda o a minori ricavi nel traffico viaggiatori – non possono più essere modificati a posteriori. La fissazione definitiva delle indennità d’esercizio e dei contributi d’investimento per un periodo pluriennale favorisce inoltre una gestione parsimoniosa delle risorse disponibili e crea degli incentivi al miglioramento della produttività aziendale. Conformemente all’articolo 67 Lferr le imprese attribuiscono eventuali utili alla riserva speciale e possono impiegare questi mezzi nell’anno successivo per ulteriori misure di manutenzione o ulteriori investimenti nell’infrastruttura. Lo strumento di finanziamento garantisce in tal modo ai GI una sufficiente flessibilità per la pianificazione del mantenimento della qualità dell’infrastruttura ferroviaria (art. 13 OCPF).

La pianificazione sfocia in una CP (art. 28 OCPF), in base alla quale i GI erogano le prestazioni ordinate. Al fine di ulteriormente armonizzare le CP con le FFS e le ferrovie private e per creare una base unitaria per tutti i GI, è stato approntato un modello di CP per tutti i GI (Allegato 2). Le imprese ferroviarie orientano le loro attività operative in funzione degli obiettivi qualitativi e quantitativi fissati. Le imprese sono responsabili del raggiungimento di questi obiettivi: nella loro pianificazione degli investimenti esse fissano quindi le priorità in funzione degli obiettivi convenuti. Gli obiettivi e gli indicatori sono definiti su una base uniforme per tutti i GI. Ciò assicura una gestione finalizzata agli obiettivi dell’intero processo di finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria da parte della Confederazione.

In base all’articolo 31 OCPF, le imprese rendono periodicamente conto in forma scritta sul raggiungimento degli obiettivi, lo stato della rete, il volume di traffico e il grado di sfruttamento dell’infrastruttura come pure sullo stato dei progetti d’investimento convenuti e il coinvolgimento delle ITF. Il rendiconto deve limitarsi ad affermazioni fondamentali rilevanti ai fini della conduzione e dev’essere possibilmente armonizzato con le scadenze di rendiconto e i ritmi di conduzione interni all’impresa. Il rendiconto è integrato da uno scambio d’informazioni regolare tra il committente e l’impresa. Per progetti che comportano rischi notevoli l’UFT può esigere un rendiconto specifico. Per l’adempimento dei suoi compiti, ha il diritto di

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