Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/23: Messaggio concernente il finanziamento dell'esercizio e del mantenimento della qualità dell'infrastruttura delle ferrovie negli anni 2017−2020 · 106 pagine

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1.7 Finanziamento tramite il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria

Il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria è un fondo non autonomo con contabilità propria

Secondo l’articolo 87a capoverso 2 della Costituzione federale22 (Cost.), dal 1° gennaio 2016 l’esercizio, il mantenimento della qualità e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria sono finanziati esclusivamente tramite il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (FIF). A tal fine al fondo sono assegnati entrate a destinazione vincolata e conferimenti dal bilancio generale della Confederazione.

Il FIF ha prioritariamente la funzione di assicurare il fabbisogno per l’esercizio e il mantenimento della qualità. Per i relativi prelievi dal fondo l’Assemblea federale approva ogni quattro anni un limite di spesa. In CP quadriennali coordinate con

questo limite vengono stabiliti in modo vincolante gli obiettivi da raggiungere e i mezzi concessi a tal fine dalla Confederazione alle imprese ferroviarie.

Il FIF riprende entro fine 2015 i debiti (anticipo) del Fondo FTP e deve rimborsarli dal 2019. Dato che non può più indebitarsi, costituisce una riserva adeguata per far fronte alle oscillazioni dei conferimenti.

Il funzionamento e le procedure del FIF sono definiti nella legge sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (LFIF).

Il FIF ha la forma di un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria. Si compone di un conto economico, di un conto degli investimenti e di un bilancio.

Figura 6

22 RS 101