Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/23: Messaggio concernente il finanziamento dell'esercizio e del mantenimento della qualità dell'infrastruttura delle ferrovie negli anni 2017−2020 · 106 pagine
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Sezione 5: Gestione dei fondi
Art. 17 Gestione dei fondi d’investimento
1L’impresa gestisce i fondi d’investimento del settore dell’infrastruttura separatamente dagli altri suoi fondi. A tale scopo tiene un apposito conto bancario (conto d’investimento) [oppure indicare un’altra soluzione opportuna]. Gli interessi cumulati, anche derivanti da un finanziamento intermedio concesso a titolo temporaneo per altri settori nonché dall’impiego dei fondi per impianti che non servono per l’accesso alla rete di cui all’articolo 62 capoverso 2 Lferr, vanno allibrati come ricavi del settore dell’infrastruttura. [Se l’impresa non soddisfa i criteri summenzionati, per i fondi d’investimento del settore dell’infrastruttura deve essere tenuto un apposito conto bancario.]
2[Concerne solo le FFS] I contributi d’investimento inutilizzati vengono impiegati per la riduzione dell’indebitamento del settore dell’infrastruttura nei confronti del gruppo, derivante da sovrainvestimenti finanziati dal bilancio ordinario, e per misure di mantenimento della qualità. L’UFT e le FFS stabiliscono l’impiego per iscritto.
Art. 18 Contributi di terzi
L’impresa si assicura che vengano richiesti tutti i contributi di terzi previsti dalla legge e destinati al finanziamento. I relativi documenti di prova vanno presentati all’atto dell’approvazione annuale dei conti. Entro la fine del 2016 l’impresa presenta all’UFT il suo piano da cui risulta in quali casi e su quali basi giuridiche vengono richiesti contributi di terzi o di altre fonti.
Art. 19 Impiego dei fondi
1L’impresa garantisce che i fondi concessi con la presente Convenzione sono impiegati esclusivamente per finanziare costi e investimenti relativi al mantenimento della qualità dell’infrastruttura beneficiaria di indennità secondo l’articolo 5 capoverso 1 OCPF. In caso di dubbi sulla delimitazione, la decisione spetta all’UFT.
2Sono remunerati secondo l’articolo 15 capoverso 2 OITRV gli investimenti di un’impresa che l’UFT autorizza a impiegare per impianti che non sono oggetto dell’accesso alla rete secondo l’articolo 62 capoverso 2 Lferr. La documentazione attestante la redditività di questi investimenti va presentata annualmente sulla base dei costi integrali ai sensi dell’articolo 64 capoverso 2 Lferr ed eventuali deficit