Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
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con la 5arevisione AI. Per chiarire inequivocabilmente la volontà del legislatore, in futuro nella disposizione in questione non si farà più riferimento a un'incapacità al lavoro nell'attività abituale dell'assicurato bensì a un'incapacità al lavoro almeno del 50 per cento nella sua attività lucrativa.
Cpv. 2: questo capoverso si riferisce alla «piccola indennità giornaliera», attualmente disciplinata all'articolo 22 capoverso 1bis(cfr. n. 1.2.2.5).
- Lett. a: questa disposizione prevede espressamente che le indennità giornaliere siano accordate agli assicurati per i quali l'AI rimborsa le spese supplementari conformemente all'articolo 16 (cfr. però cpv. 5).
- Lett. b: hanno diritto alle indennità giornaliere durante la prima formazione professionale anche gli assicurati che beneficiano di provvedimenti sanitari d'integrazione (art. 12) o provvedimenti di reinserimento (art. 14a) direttamente necessari per lo svolgimento della formazione, ossia in mancanza dei quali non avrebbero potuto intraprendere la prima formazione professionale auspicata. Si tratta dunque di rafforzare gli effetti di questi provvedimenti e di evitare che gli assicurati non possano più essere sostenuti ai fini dello svolgimento di una prima formazione professionale prima e dell'entrata nel mercato del lavoro poi per il semplice fatto che non devono sostenere notevoli spese supplementari (art. 16 cpv. 1).
Inoltre, contrariamente alla regolamentazione attuale, non è più richiesta una perdita della capacità al guadagno che, trattandosi di giovani, s'intende evitare ad ogni costo. Una segnalazione rapida degli assicurati, in particolare mediante il rilevamento tempestivo (art. 3abis) o la collaborazione interistituzionale (art. 68bis), consente di recuperare almeno in parte il ritardo accumulato nello svolgimento della prima formazione professionale a causa del danno alla salute. Va poi rilevato che le indennità giornaliere, il cui importo corrisponde al reddito medio delle persone che seguono una formazione equivalente (art. 24ter), permette anche di evitare una perdita della capacità al guadagno dovuta all'invalidità.
Questa disposizione mette in evidenza il carattere accessorio, diretto o indiretto, delle indennità giornaliere rispetto ai provvedimenti d'integrazione dell'AI.
Si rinuncia a riprendere il riferimento all'«assicurato che non ha ancora compiuto i 20 anni», poiché generalmente queste persone si trovano nella fase della prima formazione professionale richiesta (cfr. art. 22biscpv. 3). Le altre persone di età inferiore ai 20 anni hanno invece diritto a un'indennità giornaliera solo se hanno subìto una perdita di guadagno secondo la regolamentazione generale dell'articolo 22 capoverso 1.
Cpv. 3: questo capoverso disciplina il diritto alle indennità giornaliere per le persone che svolgono una formazione di livello terziario (esami federali di professione ed esami professionali federali superiori, scuole specializzate superiori, scuole universitarie superiori, alte scuole pedagogiche, politecnici e università). La condizione richiesta è una perdita di guadagno subita dagli assicurati per motivi di salute: 1) perché il danno alla salute impedisce loro di svolgere un'attività lucrativa parallelamente alla formazione in questione (lett. a) oppure 2) perché esso determina un notevole prolungamento della durata della formazione, il che impedisce loro di iniziare l'attività professionale nei tempi previsti (lett. b). Nel primo caso non si vuole compensare la perdita della paghetta dell'assicurato bensì quella di un reddito