Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
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indeterminato (p. es. impiego a tempo determinato) oppure se non è ancora disponibile alcun posto, gli uffici AI possono incaricare un prestatore di personale di trovare un posto corrispondente al profilo dell'assicurato.
Nel caso concreto, l'ufficio AI conferisce un mandato al prestatore, che cerca un'azienda acquisitrice con l'assicurato e conclude un contratto di lavoro con quest'ultimo e, parallelamente, un contratto di fornitura di personale a prestito con l'impresa acquisitrice. Il contratto stipulato tra il prestatore e l'impresa acquisitrice è retto dalla LC. In questo contesto l'impresa acquisitrice non è considerata come un datore di lavoro, ma è comunque tenuta ad adempiere gli obblighi di diligenza e di fedeltà. Il prestatore si fa carico dell'onere amministrativo e si occupa anche di versare il salario all'assicurato.
La formulazione potestativa del capoverso 1 – «può rivolgersi» – chiarisce che non sussiste alcun diritto alla fornitura di personale a prestito. Per la fornitura di personale a prestito, durante l'esecuzione di un provvedimento di collocamento si ricorre a un attore esterno all'assicurazione (prestatore di personale), il quale non può imporre all'assicurato, all'impresa acquisitrice o all'ufficio AI la conclusione di un contratto. L'ufficio AI decide in merito alla durata di tale fornitura e può porvi fine, se non è più presumibile l'integrazione duratura dell'assicurato in questione, per esempio in caso di più impieghi che non sfociano in un'assunzione a tempo indeterminato, sebbene gli impieghi e il numero di assicurati assegnati all'impresa acquisitrice indichino chiaramente che vi è la possibilità di un'assunzione a tempo indeterminato. Si evita così che il ricorso a questo provvedimento a fini diversi da quelli previsti dalla legge instauri rapporti di lavoro precari.
Poiché la fornitura di personale a prestito ha luogo durante l'esecuzione di un provvedimento di collocamento, si applicano le pertinenti norme sul diritto all'indennità giornaliera (cfr. art. 19 OAI).
Gli uffici AI svolgono un ruolo fondamentale nell'attuazione della fornitura di personale a prestito: decidono in merito alla sua concessione, ne stabiliscono l'entità e fissano l'importo dell'indennità da versare al prestatore. Questo ruolo di primo piano evita abusi e consente agli uffici AI di garantire che il provvedimento vada nell'interesse dell'assicurato e non esclusivamente a vantaggio dell'impresa acquisitrice (che per risparmiare potrebbe ad esempio ricorrere al prestito di personale per non dover assumere un lavoratore supplementare).
Cpv. 2: il requisito secondo cui il prestatore di personale deve disporre di conoscenze specialistiche garantisce un collocamento mirato degli assicurati. Questa condizione è soddisfatta se presso il prestatore lavora un esperto che può dimostrare di avere una formazione in materia e/o esperienza nel collocamento di persone con problemi di salute; questa persona dovrebbe inoltre possedere conoscenze sull'assicurazione invalidità. L'esperto fornirà consulenza agli attori coinvolti affinché siano offerte condizioni d'impiego ottimali all'assicurato, tenendo conto del suo stato di salute, delle sue competenze e del suo profilo nonché degli eventuali rischi di ricadute.
Cpv. 3: l'indennità versata dall'AI al prestatore di personale copre due tipi di spese, affinché per quest'ultimo, sotto il profilo finanziario, non vi sia alcuna differenza rispetto a una normale fornitura di personale a prestito.
- Lett. a: da un lato, l'AI indennizza il prestatore per le prestazioni fornite nel quadro della fornitura di personale a prestito; si tratta della controprestazione