Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
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finanziaria per le sue prestazioni di base (ricerca di un posto di lavoro, gestione dell'incarto, preparazione della documentazione e dei contratti necessari, pagamento dei salari ecc.).
- Lett. b: dall'altro lato, lo indennizza per gli aumenti dei contributi della previdenza professionale e dei premi dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia dovuti allo stato di salute dell'assicurato. Poiché il prestatore funge formalmente da datore di lavoro dell'assicurato, deve farsi carico degli oneri sociali e quindi anche di questi premi e contributi, che nel caso degli assicurati con problemi di salute sono più elevati. L'AI assume queste spese supplementari, a condizione che siano riconducibili alla stato di salute dell'assicurato.
La remunerazione delle prestazioni ed eventuali altre condizioni relative alla fornitura di personale a prestito sono disciplinate in un'apposita convenzione conclusa tra l'ufficio AI e il prestatore. Dato che generalmente opera a livello regionale o persino nazionale, quest'ultimo può se del caso stipulare una convenzione con più uffici AI.
Cpv. 4: il Consiglio federale può fissare l'indennità di cui al capoverso 3 e, se del caso, adeguarla, per esempio in base all'evoluzione dei costi o alle esperienze fatte. Può anche fissare un limite massimo a partire dal quale il diritto delle imprese acquisitrici alla fornitura di personale a prestito non viene più indennizzato. Questo limite può essere relativo al numero di impieghi temporanei, alla loro durata o a entrambi. Infine, il Consiglio federale può stabilire altre modalità di finanziamento e, ad esempio, permettere un finanziamento in funzione dei risultati, in base al quale il prestatore riceve il rimborso di una parte (da definire) dell'onere amministrativo sostenuto in caso di successo nel collocamento.
Art. 22 Diritto
Con l'introduzione del nuovo disciplinamento relativo alla concessione di indennità giornaliere durante la prima formazione professionale, in futuro l'articolo 22 riunirà le condizioni per il diritto alle indennità giornaliere di diverse categorie di assicurati.
Cpv. 1: questo capoverso subisce una modifica tecnica relativa all'indennità giornaliera «ordinaria». Quest'ultima rappresenta per principio un'indennità di perdita di guadagno. Sono introdotte le lettere a e b per distinguere chiaramente le due condizioni di diritto per le indennità giornaliere ordinarie.
- Lett. a: questa disposizione riprende integralmente la prima condizione, stabilendo quindi che un assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se i provvedimenti d'integrazione cui partecipa gli impediscono di esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi.
- Lett. b: la regolamentazione introdotta con la 4arevisione AI parte dal presupposto che non possa essere concessa un'indennità giornaliera, se in precedenza non si è conseguito un reddito da attività lucrativa. Il tenore del vigente articolo 22 capoverso 1 non è preciso al riguardo, poiché esige o un impedimento al lavoro o un'incapacità al lavoro almeno del 50 per cento nell'attività abituale dell'assicurato. Nonostante il rinvio all'articolo 6 LPGA, per «attività abituale» non s'intende tuttavia l'attività svolta nell'economia domestica, poiché le persone in questione non conseguono alcun reddito da attività lucrativa. A determinate circostanze possono però avere diritto all'indennità per spese di custodia e d'assistenza di cui all'articolo 11a, introdotta