Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine

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di cui l'assicurato necessita con una probabilità preponderante per il proprio sostentamento. La durata della formazione sarà valutata sulla base di indicatori statistici medi (p. es. dell'UST) per ogni tipo di formazione. Le due condizioni di questo capoverso non vanno soddisfatte cumulativamente; incomberà all'ufficio AI determinare l'effettivo adempimento dell'una o dell'altra.

Cpv. 4: questo capoverso è destinato agli assicurati che nel quadro della prima formazione professionale seguono una formazione di base in una scuola professionale a tempo pieno (p. es. scuola media di commercio o d'informatica, scuola tecnica professionale, scuola professionale) o frequentano una scuola di cultura generale (scuola specializzata o liceo). Attualmente queste persone esercitano raramente un'attività lucrativa parallelamente alla prima formazione professionale. Quando questo accade, il guadagno è generalmente molto modesto, cosicché è difficile che una persona con un danno alla salute subisca una perdita di guadagno frequentando una scuola professionale a tempo pieno o una scuola di cultura generale. In questo caso, come per le persone senza problemi di salute, prevale l'obbligo di assistenza dei genitori. Inoltre, già oggi il fatto di frequentare una tale scuola dà diritto solo in via eccezionale a un'indennità giornaliera, dato che il diritto inizia solo al compimento dei 18 anni, ovvero un momento in cui gli assicurati hanno di norma già terminato la formazione o sono prossimi alla sua conclusione.

Se una persona ha concluso una formazione professionale di base e ha iniziato una professione, ma poi si ritrova a non poter più esercitare questa professione a causa dell'invalidità, ha diritto a un'indennità giornaliera secondo l'articolo 22 capoverso 1, se l'AI finanzia la frequentazione di una scuola di cultura generale oppure lo svolgimento di una formazione professionale di base in una scuola professionale a tempo pieno o di una formazione di livello terziario nel quadro di una riformazione professionale.

Cpv. 5: questo capoverso corrisponde al capoverso 5 vigente. Il testo viene adeguato per tenere conto delle modifiche intervenute nell'elenco dell'articolo 16 capoverso 2. Si precisa inoltre che la prestazione di consulenza e accompagnamento di cui all'articolo 8 capoverso 3 lettera abisnon dà diritto in quanto tale a indennità giornaliere (cfr. anche il nuovo art. 14quater).

Art. 22bis(nuovo) Modalità

L'introduzione di questo articolo è volta a riunire le diverse regolamentazioni relative alla concessione delle indennità giornaliere.

Cpv. 1 e 2: questi capoversi riprendono integralmente il tenore attuale dell'articolo 22 capoversi 2 e 3.

Cpv. 3: il primo periodo di questo capoverso riprende la regolamentazione generale dell'articolo 22 capoverso 4 vigente. In futuro, inoltre, per le persone che seguono una prima formazione professionale il diritto all'indennità giornaliera nascerà già sin dall'inizio della formazione professionale di base. Con questo coordinamento dell'indennità giornaliera con l'inizio della formazione professionale di base s'intende evitare che la situazione finanziaria dell'assicurato cambi nel corso della formazione. Inoltre, con il versamento dell'indennità giornaliera al datore di lavoro (cfr. art. 24quater) si incentiva la creazione di posti di tirocinio per le persone con problemi di salute. I datori di lavoro sono sostenuti nel loro compito di seguire questi assicu-