Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 99Fedlex · Rapporto esplicativo
professionale (art. 7d, 14a, 15 e 68biscpv. 1ter). Previsti alla fine del livello secondario I, questi ultimi si prefiggono di aiutare gli assicurati a orientarsi nella scelta di una professione o di prepararli a una prima formazione professionale oppure all'ingresso nel mercato del lavoro.
Cpv. 1bis: Va data priorità alle prime formazioni professionali svolte nel mercato del lavoro primario (cfr. n. 1.2.2.4). Deve però rimanere comunque possibile svolgerle in un quadro protetto, in particolare se lo si fa nella prospettiva di accedere in seguito al mercato del lavoro primario.
Cpv. 1ter: la formazione professionale scelta dall'assicurato deve corrispondere alle sue capacità, una condizione il cui adempimento sarà valutato in base a criteri specifici che saranno stabiliti dal Consiglio federale. L'obiettivo di questi criteri è garantire che gli assicurati scelgano una formazione adeguata, che giustifichi l'assunzione delle spese supplementari causate dalla loro invalidità da parte dell'AI e che soddisfi le condizioni dell'integrazione. Essi consentiranno inoltre di stabilire quando la concessione di un provvedimento di preparazione o di reinserimento a un giovane sia indicata, al fine di evitare, nei limiti del possibile, una successiva interruzione della formazione.
Cpv. 2 lett. a–c: la lettera a è spostata al terzo posto nell'ordine delle formazioni parificate alla prima formazione professionale, al fine di dare maggior risalto all'idea che la prima formazione professionale deve puntare il più possibile all'integrazione degli assicurati nel mondo del lavoro. Le relative disposizioni dell'OAI saranno adeguate di conseguenza.
Art. 18abis(nuovo) Fornitura di personale a prestito
Questo nuovo provvedimento consente agli assicurati di acquisire ulteriore esperienza professionale al fine di aumentare le proprie opportunità occupazionali, ma senza che sia necessario concludere un contratto tra l'assicurato e l'impresa acquisitrice (cfr. n. 1.2.3.4).
Per seguire la logica del processo d'integrazione, la fornitura di personale a prestito viene introdotta all'articolo 18abis. Si rende così chiaro nella legge che, da un lato, a monte di questa misura si situa il lavoro a titolo di prova (art. 18a), che consente di verificare il rendimento dell'assicurato nel mercato del lavoro primario senza la necessità di un contratto, e, dall'altro, essa è seguita dall'assegno per il periodo d'introduzione (art. 18b), il cui versamento è invece subordinato all'esistenza di un contratto di lavoro.
Cpv. 1: la fornitura di personale a prestito intende dare agli assicurati la possibilità di entrare nel mercato del lavoro primario nei casi in cui si riveli difficile un'assunzione direttamente a tempo indeterminato. In certi casi, un datore di lavoro sarebbe per principio disposto ad assumere un assicurato, ma è restio a farlo a causa di eventuali spese supplementari (p. es. aumento dei premi dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia e dei contributi alla previdenza professionale obbligatoria) o della complessità della situazione al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro (p. es. rischio di ricaduta). In linea di massima, gli uffici AI possono ricorrere a questo provvedimento, se un provvedimento di collocamento secondo l'articolo 18 non culmina nell'assunzione diretta nel mercato del lavoro primario a causa delle circostanze sopra descritte. Se un datore di lavoro si dice disposto a occupare un assicurato senza però potergli offrire un'assunzione a tempo