Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 98Fedlex · Rapporto esplicativo
problemi psichici si manifestano spesso in età molto giovane e possono accentuarsi proprio nella fase di transizione dalla scuola alla formazione o dalla formazione al lavoro (cfr. in particolare n. 1.2.3.3).
Per quanto concerne il diritto dei giovani uscenti dalla scuola dell'obbligo ai provvedimenti, occorre basarsi non sulla condizione di un'incapacità al lavoro del 50 per cento, bensì sul concetto d'invalidità secondo l'articolo 8 capoverso 2 LPGA. Invece di una presumibile incapacità al guadagno futura, si deve quindi considerare la perdita, totale o parziale, delle possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione. Questa condizione è soddisfatta se risulta che, in mancanza di provvedimenti di reinserimento, un giovane non potrebbe seguire una prima formazione professionale corrispondente alle sue capacità, o se una persona ha iniziato una prima formazione professionale, ma non può continuarla per motivi di salute. L'estensione del diritto ai provvedimenti di reinserimento ai giovani mira dunque a far sì che questi siano preparati meglio all'inizio della prima formazione professionale e, al contempo, sostenuti nel caso in cui debbano abbandonarla per motivi di salute. In entrambi i casi i provvedimenti di reinserimento devono permettere direttamente di porre le condizioni per l'attuazione di provvedimenti professionali.
Cpv. 1bis: la condizione posta dal vigente capoverso 1 per il diritto ai provvedimenti di reinserimento, ovvero che questi rendano possibile l'attuazione di provvedimenti professionali, è introdotta nel nuovo capoverso 1bis.
Cpv. 3: in base al diritto vigente, un assicurato può beneficiare di provvedimenti di reinserimento solo per un anno, o in casi eccezionali per due anni al massimo, sull'intero arco della vita. Va però considerato che una delle caratteristiche delle malattie psichiche è il loro carattere ciclico, vale a dire che le ricadute sono frequenti. La soppressione del limite massimo di due anni nel corso della vita, grazie alla quale sarà possibile concedere provvedimenti di reinserimento a più riprese, tiene conto del fatto che la situazione di un assicurato può deteriorarsi e che questi può avere nuovamente bisogno di essere seguito. Tuttavia, per evitare una crescente istituzionalizzazione, è necessario fissare un limite di durata per ogni nuovo provvedimento accordato, fermo restando che gli uffici AI continuano a dover garantire che un provvedimento di reinserimento venga concesso solo se un miglioramento della situazione è verosimilmente possibile e che il rapporto costi-benefici sia ragionevole.
Cpv. 5: la 5arevisione AI ha introdotto un contributo di al massimo 100 franchi al giorno a favore dei datori di lavoro che offrono ai loro dipendenti la possibilità di partecipare a provvedimenti di reinserimento in seno alla loro impresa (art. 4octies OAI). Per favorire l'integrazione professionale e incentivare i datori di lavoro, il contributo potrà in futuro essere concesso a tutti i nuovi datori di lavoro che permetteranno ad assicurati di partecipare a provvedimenti di reinserimento nella loro impresa.
Art. 16 cpv. 1, 1bis(nuovo) e 2 lett. a–c
Cpv. 1: questo capoverso pone le condizioni affinché l'AI assuma le spese supplementari che un assicurato deve sostenere per la prima formazione professionale a causa della sua invalidità. Per poter chiedere il rimborso di tali spese, l'assicurato dovrà aver scelto una professione. Questa precisazione delimita chiaramente la prima formazione professionale dai provvedimenti di preparazione e di orientamento