Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine

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essere versata al datore di lavoro nella misura corrispondente al salario. La differenza rispetto all'importo massimo della rendita viene invece versata direttamente all'assicurato (cfr. commento all'art. 24b).

Art. 24quater(nuovo) Versamento dell'indennità giornaliera durante la prima

formazione professionale

Questo articolo disciplina il versamento dell'indennità giornaliera per gli assicurati che seguono una prima formazione professionale.

Cpv. 1: per principio, l'indennità giornaliera viene versata all'assicurato, ma durante la prima formazione professionale va versata, se possibile, direttamente al datore di lavoro. Questo è possibile solo se vi è un datore di lavoro, il che vale nella maggior parte dei casi nella formazione professionale di base secondo la LFPr. Il presupposto necessario è quindi che l'assicurato percepisca un salario corrispondente. L'indennità è versata periodicamente al datore di lavoro a posteriori. Contrariamente alla regolamentazione vigente, in futuro le assenze per malattia saranno irrilevanti, qualora il datore di lavoro continui a pagare il salario.

Al Consiglio federale sarà conferita la competenza di emanare disposizioni relative al versamento di un salario d'apprendista, se la persona in questione non è impiegata presso un datore di lavoro bensì svolge una prima formazione professionale in un'istituzione o una scuola universitaria. A seconda delle circostanze, l'importo corrispondente all'indennità giornaliera sarà versato direttamente all'assicurato oppure all'istituzione, che a sua volta lo trasferirà all'assicurato.

Cpv. 2: se l'importo dell'indennità giornaliera (p. es. per gli assicurati che hanno compiuto i 25 anni) è superiore a quello del salario versato, la differenza viene versata direttamente all'assicurato. Il pagamento dell'indennità giornaliera viene pertanto eventualmente ripartito; sulla parte versata direttamente all'assicurato vanno dedotti i contributi di cui all'articolo 25.

Art. 25 cpv. 1 lett. e (nuova), 2bise 4 (nuovi)

Il progetto prevede la possibilità di far partecipare gli assicurati al finanziamento del premio per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali mediante una detrazione dall'indennità giornaliera dell'AI. L'AI ha un certo margine discrezionale e può decidere in singoli casi di rinunciare alla detrazione dell'indennità giornaliera al fine di evitare casi di rigore.

Art. 26

Questo articolo disciplina la scelta di medici, dentisti e farmacisti. Il 1° settembre 2007 è entrata in vigore la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche (LPMed), che non lascia alcun margine per regolamentazioni derogatorie. Tuttavia, si è omesso di adeguare l'articolo 26 LAI alla LPMed.

Cpv. 1: in questo capoverso viene inserito il rinvio alla LPMed.

Cpv. 2 e 4: questi due capoversi devono essere abrogati, poiché la LPMed disciplina anche la concessione e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione a titolo indipendente, i provvedimenti disciplinari e la procedura.