Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine

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rati grazie all'introduzione della consulenza e dell'accompagnamento di cui agli articoli 3a e 14quater.

Cpv. 4, 5 e 6: questi capoversi riprendono integralmente il tenore attuale dell'articolo 22 capoversi 4 secondo periodo, 5bise 5ter.

Cpv. 7: questo capoverso riprende il vigente articolo 22 capoverso 6. Le varie condizioni previste restano invariate, ma vengono ora presentate sotto singole lettere (a–d) per maggiore chiarezza. In questo modo emerge anche che il Consiglio federale può prevedere regolamentazioni diverse a seconda che l'assicurato abbia diritto a indennità giornaliere ordinarie (art. 22 cpv. 1) o svolga una prima formazione professionale. In quest'ultimo caso, si parte dal presupposto che l'assicurato non abbia ancora esercitato un'attività lucrativa. Di conseguenza, non è opportuno che percepisca indennità giornaliere per giorni singoli o durante l'esecuzione di provvedimenti d'accertamento. In caso di interruzione dei provvedimenti d'integrazione in seguito a malattia, infortunio o maternità, chi dispone di un contratto di tirocinio è per principio assicurato tramite il datore di lavoro.

Art. 23 cpv. 2 e 2bis

Questi due capoversi disciplinano attualmente l'indennità di base per gli assicurati che seguono una prima formazione professionale e quelli che non hanno ancora compiuto i 20 anni, una regolamentazione che in futuro sarà integrata nell'articolo 24a.

Negli altri casi, segnatamente durante l'esecuzione di provvedimenti sanitari o di accertamento oppure lo svolgimento di provvedimenti volti a preparare a una formazione professionale, gli assicurati percepiscono indennità giornaliere solo se hanno esercitato un'attività lucrativa che dà diritto a tali indennità secondo l'articolo 22 capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 23 capoverso 1.

Art. 24 cpv. 1, 2 e 4

Cpv. 1 e 2: questi due capoversi corrispondono in linea di massima alla regolamentazione vigente. Il rimando all'indennità giornaliera di cui all'articolo 22 capoverso 1 intende però garantire che queste disposizioni non siano applicate alle indennità giornaliere durante la prima formazione professionale.

Cpv. 4: nel rinvio alla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, il titolo della legge è sostituito con l'abbreviazione della medesima.

Art. 24ter(nuovo) Ammontare dell'indennità giornaliera durante la prima formazio-

ne professionale

Questo articolo disciplina l'entità dell'indennità giornaliera per gli assicurati che seguono una prima formazione professionale.

Cpv. 1: questo capoverso disciplina l'indennità giornaliera per le persone che seguono una formazione professionale di base secondo la LFPr, ovvero una formazione professionale di base di due anni oppure di 3-4 anni che si conclude con il conseguimento, rispettivamente, di un certificato federale di formazione pratica (CFP) o di un attestato federale di capacità (AFC). Nel caso di queste persone, l'ammontare dell'indennità giornaliera è determinato in funzione del salario stabilito nel contratto di tirocinio, di cui gli organi d'esecuzione devono dunque disporre di una copia.