Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 105Fedlex · Rapporto esplicativo
Per quanto concerne il pagamento dei contributi sociali, alla parte del datore di lavoro resta applicabile l'articolo 25 capoverso 2: l'AI versa al datore di lavoro l'importo dell'indennità giornaliera, compresi i contributi alle assicurazioni sociali di cui all'articolo 25 capoverso 1. Gli eventuali contributi alla previdenza professionale obbligatoria restano invece a carico del datore di lavoro. In futuro l'assunzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per gli assicurati che partecipano a un provvedimento d'integrazione sarà disciplinata all'articolo 11.
Il Consiglio federale potrà stabilire regole per i casi in cui il salario convenuto sia notevolmente inferiore o superiore alla media cantonale usuale del settore. In tal modo, s'intende garantire che l'importo dell'indennità giornaliera equivalga a quello del salario medio corrispondente. Da un lato, l'AI evita così un'eventuale perdita della capacità al guadagno degli assicurati rispetto alle persone non invalide che si trovano nella stessa situazione; dall'altro, si evita che il datore di lavoro fissi senza un valido motivo un salario notevolmente superiore a questa media. In tali casi, l'ufficio AI dovrebbe poter limitare alla media cantonale l'importo dell'indennità giornaliera presa a carico dall'AI (cfr. anche art. 24 quater).
Cpv. 2: questo capoverso disciplina i casi di prima formazione professionale che esulano dalla formazione professionale di base secondo il capoverso 1 - in particolare la preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto e lo svolgimento di una formazione di livello terziario - ovvero le situazioni in cui non sussiste alcun rapporto di tirocinio. In questi casi l'indennità giornaliera corrisponde al reddito medio conseguito dalle persone della stessa età dell'assicurato e in una situazione analoga. Per determinare tale reddito si può ricorrere a valori statistici (p. es. quelli rilevati nello studio sulla situazione socioeconomica degli studenti condotto dall'UST89). La competenza di fissare esattamente i diversi importi, graduati in funzione dell'età, spetta al Consiglio federale, che a tal fine può far riferimento a una statistica applicabile oppure fissare direttamente i valori in questione.
Cpv. 3: questo capoverso disciplina l'indennità giornaliera per gli assicurati che hanno compiuto i 25 anni e non hanno ancora concluso una prima formazione professionale. A quel momento, di norma la prima formazione professionale è già terminata, per cui spesso i genitori non versano più alcun contributo finanziario. L'indennità giornaliera dell'AI deve dunque raggiungere un livello tale da coprire le uscite complessive medie delle persone di quella età che si trovano nella stessa situazione90. Attualmente l'importo dell'indennità giornaliera è calcolato sulla base di quello dell'indennità giornaliera definito nella LAINF (art. 23 cpv. 2bisnonché art. 24 cpv. 1). Questo riferimento va adeguato, poiché l'importo in questione non consente di garantire la copertura delle uscite complessive medie. La soluzione più semplice è quella di far riferimento a un valore noto, che nel caso concreto è l'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Questo valore ha il vantaggio non solo di essere conosciuto ma anche di venire adeguato regolarmente all'evoluzione dei prezzi e dei salari (art. 33terLAVS). Per gli assicurati che stanno eccezionalmente svolgendo ancora una formazione professionale di base secondo la LFPr, questo significa che l'indennità giornaliera continua a
89 UST, Conditions d'études et de vie dans les hautes écoles suisses, rapporto principale della rilevazione 2013 sulla situazione socioeconomica degli studenti, 2015, numero di ordinazione 223-1300, disponibile in tedesco e in francese all’indirizzo Internet www.bfs.admin.ch > Infoteca > Rilevazioni, fonti > Tema: 15.02.05 Situazione socioeconomica degli studenti > Pubblicazioni.
90 Cfr. UST, Conditions d'études et de vie dans les hautes écoles suisses, 2015, pagg. 75–87.