Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
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Art. 27 Collaborazione e tariffe
Cpv. 1: secondo il vigente articolo 27 capoverso 1, il Consiglio federale ha la facoltà di stipulare convenzioni, compito che può delegare all'UFAS (art. 24 cpv. 2 OAI; cfr. anche art. 41 cpv. 1 lett. 1 OAI relativo all'ulteriore delega agli uffici AI), come ha già fatto nella maggior parte dei casi, pur rimanendo per legge parte contraente della convenzione. Di conseguenza, le disposizioni della LAMal non possono essere semplicemente riprese, poiché queste subordinano la competenza del Consiglio federale alla mancanza di una convenzione tra i partner tariffali. Inoltre, non è coerente lasciare a una delle parti (in questo caso il Consiglio federale) la facoltà di fissare per via legislativa i principi per stabilire e adeguare le tariffe. Pertanto, occorre conferire direttamente all'UFAS la facoltà di stipulare convenzioni tariffali; l'articolo 53 dovrà essere completato in modo che gli uffici AI possano a loro volta concludere determinate convenzioni tariffali.
Questo capoverso è già oggi applicato quale base giuridica per i contratti con i servizi di accertamento medico, anche se la disposizione non li menziona esplicitamente. In futuro vi saranno quindi menzionati esplicitamente anche i fornitori di provvedimenti di accertamento.
Cpv. 2 (nuovo): questo capoverso è ripreso dall'articolo 43 capoverso 7 LAMal. Il Consiglio federale deve poter determinare gli strumenti economici su cui basarsi per calcolare le tariffe, sia nel quadro di trattative tariffali sia in situazioni in cui non vi è una convenzione. Per la fissazione delle tariffe, i fornitori di prestazioni di cura devono tenere una contabilità analitica per unità finali di imputazione, ad esempio in base al manuale «REKOLE» sulla contabilità aziendale degli ospedali svizzeri «H+». Nell'ambito dell'AOMS, il modello di tasse ospedaliere, accettato dal Sorvegliante dei prezzi, è utilizzato in modo uniforme per quanto concerne la fissazione della tariffa per tutti i fornitori di prestazioni. L'introduzione di questo articolo permette di sancire per legge questa prassi e di armonizzare gli ambiti dell'AOMS, dell'AINF e dell'AI.
Cpv. 3: secondo il testo vigente, nei casi non retti da alcuna convenzione tariffale, le spese d'integrazione vengono rimborsate secondo il principio del «terzo garante». Tuttavia, poiché ciò non è realizzabile, queste spese vengono rimborsate in realtà non all'assicurato stesso bensì direttamente al fornitore di prestazioni, secondo il principio del «terzo pagante». La precisazione secondo cui queste spese sono rimborsate agli assicurati va pertanto soppressa.
Cpv. 4(nuovo): secondo l'articolo 27 in combinato disposto con l'articolo 53 capoverso 2 lettera abis, l'UFAS ha la facoltà di stipulare convenzioni con il corpo medico, le associazioni professionali del settore sanitario, nonché gli stabilimenti e i laboratori che eseguono provvedimenti di accertamento o d'integrazione e di stabilire le tariffe. Per i casi non retti da alcuna convenzione, l'UFAS può stabilire gli importi massimi secondo l'articolo 27 capoverso 3 in combinato disposto con l'articolo 53 capoverso 2 lettera abis. Il Tribunale amministrativo federale ha però chiarito che nell'AI mancano principi generali e astratti relativi all'ordinamento tariffale e al calcolo dei costi per la remunerazione delle prestazioni, e questo sia a livello di legge che di ordinanza91. Ciò significa che, in mancanza di una convenzione, il Consiglio federale deve regolamentare in modo generale e astratto i principi per la definizione delle tariffe. Solo a quel momento il DFI può fissare mediante decisione
91 Sentenza del TAF del 10 dicembre 2014, C-529/2012.