Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 109Fedlex · Rapporto esplicativo

L'assicurato riceve una copia della fattura è può così controllare che le prestazioni fatturate corrispondano a quelle effettivamente dispensate. Deve segnalare qualsiasi dubbio o errore al competente ufficio AI.

Cpv. 2: attualmente, le fatture emesse dai fornitori di prestazioni in caso di remunerazione tramite importi forfettari per singolo caso non sempre consentono agli uffici AI di determinare se le prestazioni fornite siano a carico dell'AI. Spesso sono pertanto necessari ulteriori accertamenti presso il fornitore di prestazioni. In seguito all'introduzione di questa disposizione, il fornitore di prestazioni dovrà conformarsi alle basi di calcolo della remunerazione tramite importi forfettari per singolo caso e assicurarsi che la sua fattura contenga le informazioni relative alla diagnosi principale, a quelle supplementari, ai trattamenti e ad altri criteri. Dal 2012 la remunerazione tramite importi forfettari per singolo caso nel settore ospedaliero stazionario si basa sul sistema tariffale DRG (Diagnosis Related Groups) e i dati sono forniti automaticamente tramite un sistema elettronico, il Minimal Clinical Dataset (MCD). L'uso di questi sistemi, che facilita il controllo delle fatture da parte degli uffici AI (art. 57 lett. j), è una prassi applicata anche dai fornitori di prestazioni nell'ambito dell'assicurazione malattie. Anche questa disposizione contribuisce dunque ad armonizzare le due assicurazioni.

Art. 27quater(nuovo) Protezione tariffale

Questa disposizione, ripresa dall'articolo 44 capoverso 1 LAMal, impedisce ai fornitori di prestazioni di cura di fatturare all'AI supplementi non previsti nella convenzione stipulata. Questo permette anche di evitare che un fornitore che non ha stipulato alcuna convenzione fatturi prestazioni in base a una tariffa stabilita da lui stesso.

Art. 27quinquiesTribunale arbitrale cantonale

Questo articolo corrisponde al vigente articolo 27bis.

Art. 28 cpv. 2

In futuro l'ammontare della rendita in funzione del grado d'invalidità sarà disciplinato nell'articolo 28b, ragion per cui questo capoverso può essere abrogato.

Art. 28a, rubrica nonché cpv. 1 e 2 Valutazione del grado d'invalidità

Rubrica: la vigente rubrica «Valutazione dell'invalidità» è sostituita con la più precisa «Valutazione del grado d'invalidità».

Cpv. 1: questo capoverso stabilisce che per gli assicurati esercitanti un'attività lucrativa la valutazione dell'invalidità continua ad essere effettuata conformemente all'articolo 16 LPGA. Per contro, la norma di delega in virtù della quale attualmente il Consiglio federale può fissare il reddito lavorativo determinante viene precisata: in futuro si parlerà di redditi lavorativi determinanti, al plurale, intendendo sia il reddito da non invalido che quello da invalido, il cui confronto permette di calcolare il grado d'invalidità conformemente all'articolo 16 LPGA. La prassi definita nella giurisprudenza (p. es. quando vanno applicati i valori effettivi, quando ci si deve invece basare sui salari indicati nelle tabelle e quale tabella va applicata) sarà disciplinata a livello di ordinanza. Inoltre, per questi redditi il Consiglio federale dovrà