Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
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una tariffa concreta in senso stretto, vale a dire l'importo del valore del punto o del valore di base nei singoli casi.
La regolamentazione del nuovo capoverso 4 crea dunque la base giuridica per l'emanazione di principi generali e astratti relativi all'ordinamento tariffale e al calcolo dei costi per la remunerazione delle prestazioni. Questo capoverso conferisce inoltre al Consiglio federale la competenza di fissare le tariffe in caso di fallimento delle trattative tariffali, il che va a colmare la lacuna giuridica constatata dal Tribunale amministrativo federale.
Cpv. 5: questo nuovo capoverso conferisce al Consiglio federale la competenza sussidiaria di adeguare le strutture tariffali esistenti.
Art. 27bis(nuovo) Economicità dei provvedimenti sanitari
Questo articolo corrisponde sostanzialmente all'articolo 56 LAMal, che concerne il controllo dell'economicità e della qualità delle prestazioni. Esso concretizza i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità introdotti nel nuovo articolo 14 capoverso 1bisper i fornitori di prestazioni. L'economicità può essere verificata grazie alle nuove disposizioni in materia di requisiti per la fatturazione di cui all'articolo 27ter.
Cpv. 1: questa disposizione impone al fornitore di prestazioni di limitarsi a quanto necessario nell'interesse dell'assicurato e per lo scopo dei provvedimenti sanitari e permette all'AI di controllare l'economicità delle prestazioni fornite. In applicazione di questo capoverso, l'ufficio AI potrà, se necessario, rifiutare di coprire provvedimenti sanitari inutili o che avrebbero potuto essere sostituiti da altri meno costosi oppure chiedere il rimborso dell'importo pagato indebitamente. Se ad esempio un fornitore di prestazioni commette errori di codificazione nella fatturazione delle cure prestate, utilizza in modo abusivo determinate posizioni tariffali o fattura erroneamente all'AI prestazioni che non sono a suo carico o che sono in contraddizione con le disposizioni della convenzione, l'AI ha il diritto di rifiutare il pagamento o di richiederne la restituzione. Questo capoverso risponde in tal modo a una richiesta del Tribunale amministrativo federale92.
Cpv. 2 e 3: se un fornitore di prestazioni ottiene da un altro fornitore uno sconto o un prezzo di favore per prestazioni o materiale, è tenuto a farne usufruire l'AI, a cui può fatturare solo il prezzo effettivamente pagato al fornitore. Non è autorizzato a trattenere per sé questo vantaggio e a trarne un profitto. Se l'AI constata che il fornitore non procede conformemente all'articolo 27tercapoverso 2, in virtù del capoverso 3 può esigere la restituzione dello sconto in questione.
Art. 27ter(nuovo) Fatturazione
Cpv. 1: questo capoverso corrisponde sostanzialmente all'articolo 42 capoverso 3 LAMal. La disposizione impone al fornitore di prestazioni di trasmettere all'AI (che sostiene le spese) tutte le indicazioni e i documenti necessari per poter verificare il calcolo della remunerazione e l'economicità della prestazione nonché decidere in merito all'assunzione dei costi delle prestazioni fornite.
92 Sentenza del TAF del 10 dicembre 2014, C-529/2012.