Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine

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procedere ai correttivi necessari secondo le modalità definite dalla giurisprudenza (p. es. i criteri da tenere in considerazione per una deduzione dovuta al problema di salute e l'entità di questa deduzione).

Cpv. 2: l'espressione «Valutazione dell'invalidità» è sostituita con «Valutazione del grado d'invalidità». Si rende quindi necessaria una modifica puramente formale.

Art. 28b (nuovo) Determinazione dell'ammontare della rendita

L'articolo 28b disciplina il sistema di rendite lineare (cfr. n. 1.2.4.6), riprendendo la regolamentazione vigente dell'articolo 28 capoverso 2. L'ammontare della rendita (quota di rendita) sarà determinato anche in futuro in funzione del grado d'invalidità, che dal canto suo continuerà a essere calcolato con il metodo attuale ed espresso in punti percentuali interi. Resterà invariato anche il principio secondo cui l'importo delle rendite d'invalidità corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia dell'AVS (art. 37 cpv. 1).

Cpv. 1: con questo capoverso si introduce il principio della determinazione dell'ammontare della rendita in percentuale di una rendita intera.

Cpv. 2 e 3: per i gradi d'invalidità compresi tra il 50 e il 69 per cento, in futuro la rendita equivarrà a una percentuale della rendita intera corrispondente al grado d'invalidità. Ciò significa che, ad esempio, a un grado d'invalidità del 50 per cento corrisponderà una rendita pari al 50 per cento di una rendita intera, mentre a un grado d'invalidità del 66 per cento corrisponderà una rendita pari al 66 per cento di una rendita intera. A partire da un grado d'invalidità del 70 per cento, si avrà diritto a una rendita intera, come finora.

Quale variante, la rendita intera potrebbe essere concessa a partire da un grado d'invalidità pari almeno all'80 per cento; in questo caso, il capoverso 2 dovrebbe menzionare un grado d'invalidità «compreso tra il 50 e il 79 per cento» e il capoverso 3 uno «uguale o superiore all'80 per cento».

Cpv. 4: questo capoverso disciplina le quote di rendita per i gradi d'invalidità inferiori al 50 per cento. Per i gradi d'invalidità compresi tra il 40 e il 49 per cento la quota di rendita non corrisponderà al grado d'invalidità com'è la regola nei casi di cui al capoverso 2. A un grado d'invalidità del 40 per cento continuerà a corrispondere una quota di rendita pari a un quarto (ovvero il 25 %) di una rendita intera. La quota di rendita aumenterà quindi in modo lineare: a partire da un grado d'invalidità del 40 per cento, per ogni punto percentuale supplementare verranno aggiunti 2,5 punti percentuali di una rendita intera. Le quote di rendita che ne risultano sono indicate nella tabella al capoverso 4.

Art. 31 cpv. 1

Il passaggio a un sistema di rendite lineare eliminerà gli attuali effetti soglia; inoltre, le condizioni per una revisione della rendita saranno ridefinite all'articolo 17 capoverso 1 LPGA. Grazie a queste nuove disposizioni, in futuro un leggero aumento del reddito da attività lucrativa non comporterà più il rischio di una forte riduzione della rendita (passaggio a una frazione di rendita inferiore) e quindi di una diminuzione del reddito complessivo. Per questo motivo non sarà più necessaria la franchigia di