Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
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Art. 57 cpv. 1 lett. d e j (nuova)
Lett. d: questa disposizione inserisce la nuova prestazione della consulenza finalizzata all'integrazione di cui all'articolo 3a anche tra i compiti degli uffici AI, che forniranno questa prestazione analogamente all'orientamento professionale e al collocamento.
Lett. j: affinché gli uffici AI possano controllare l'economicità dei provvedimenti sanitari tramite le fatture inoltrate (art. 27terAP-LAI), questo compito viene aggiunto all'elenco attuale.
Art. 59, rubrica (nuova) nonché cpv. 2 e 2bisOrganizzazione e procedura
La disposizione non subisce alcuna modifica materiale. Essendo stato introdotto un articolo specifico per i SMR, i capoversi 2 e 2bispossono essere abrogati e il riferimento ai SMR nella rubrica soppresso.
Art. 60 cpv. 1 lett. b e c
Quando nel quadro della 5arevisione AI è stato introdotto il nuovo assegno per il periodo d'introduzione (art. 18a), alle casse di compensazione è stato attribuito il compito di calcolarne l'importo e di versarlo. Considerato però il gran numero di casse di compensazione, questo compito si è rivelato irrealizzabile e la prassi è quindi stata adeguata. Il cambiamento di prassi è ora anche codificato nella legge.
Lett. b: come già previsto nella circolare in materia, l'importo dell'assegno per il periodo d'introduzione è calcolato dall'ufficio AI.
Lett. c: come già previsto all'articolo 6tercapoverso 5 OAI, l'assegno è versato dalla Centrale di compensazione.
Art. 66a cpv. 1 lett. d (nuova)
La collaborazione tra l'AI e i medici curanti è essenziale, in particolare per l'attuazione dei provvedimenti d'integrazione (cfr. n. 1.2.4.4). Secondo l'articolo 19 LPD, è necessaria una base legale formale a complemento dell'articolo 6a LAI che consenta all'AI e ai medici curanti di comunicarsi reciprocamente dati personali concernenti gli assicurati. In mancanza di questa reciprocità, l'ufficio AI è tenuto a chiedere all'assicurato una procura che lo autorizzi esplicitamente a trasmettere al medico curante dati personali sensibili, in particolare di carattere medico.
La nuova disposizione svincola l'ufficio AI dall'obbligo del segreto di cui all'articolo 33 LPGA nei confronti del medico curante e consente uno scambio delle informazioni rapido e informale, rafforzando quindi la collaborazione tra i due attori.
Art. 68bis, rubrica (nuova) nonché cpv. 1 lett. b, 1bis, 1tere 1quater(nuovi), 3 e 5
Forme di collaborazione interistituzionale
Rubrica: la rubrica è stata completata aggiungendo «Forme di» prima della collaborazione interistituzionale, al fine di tener conto dei nuovi strumenti di collaborazione (il CM FP di cui al nuovo cpv. 1bise le formazioni transitorie di cui al nuovo capoverso 1ter).