Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
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Cpv. 1 lett. b: ai fini dell'aderenza terminologica alla LSA, il termine «istituto d'assicurazione privato» è sostituito con «impresa di assicurazione». Si tratta di una modifica di carattere puramente formale.
Cpv. 1bis: questa disposizione formalizza la collaborazione tra gli uffici AI e gli organi cantonali preposti al coordinamento del sostegno ai giovani in difficoltà e consente di sancire per legge il principio del cofinanziamento da parte dell'AI dei processi cantonali di CM FP (cfr. n. 1.2.2.3).
Con questa disposizione s'intende permettere all'AI di entrare più rapidamente in contatto con i giovani minacciati da un'invalidità e di accompagnarli verso il mercato del lavoro.
Il nuovo capoverso precisa le condizioni per la partecipazione finanziaria dell'AI. In primo luogo, l'organo cantonale deve offrire ai giovani che presentano problematiche multiple un'assistenza coordinata basata sulle misure di sostegno esistenti; si parla di «problematiche multiple» quando un giovane incontra difficoltà di diversi tipi (scolastiche, sociali e di salute) che limitano le sue opportunità d'intraprendere una formazione professionale o di accedere al mercato del lavoro e che richiedono l'intervento di più istituzioni o organi. Inoltre, l'ufficio AI deve aver concluso una convenzione con gli organi coinvolti a livello cantonale che disciplini la loro collaborazione e la partecipazione finanziaria di ciascuna parte. La partecipazione finanziaria dell'AI consiste in un finanziamento dell'offerta che si applica alle spese salariali complessive dell'organo in questione. Non sussiste alcun diritto alla partecipazione finanziaria dell'AI.
Cpv. 1ter: questa disposizione consente all'AI di sostenere finanziariamente l'attuazione cantonale dei provvedimenti volti a preparare i giovani a una prima formazione professionale (cfr. n. 1.2.2.2). Essi vanno a integrare i provvedimenti di reinserimento e d'integrazione dell'AI destinati ai giovani, ma senza creare una nuova prestazione dell'AI, ragion per cui non fanno nascere diritti accessori dell'AI (indennità giornaliere, spese di viaggio o vitto).
Questi provvedimenti, la cui attuazione incombe esclusivamente ai Cantoni, intendono permettere ai giovani che stanno per concludere il livello secondario I di acquisire una maturità sufficiente per la scelta di una professione o di sviluppare un comportamento adeguato al mondo del lavoro. Mediante questi provvedimenti i giovani possono colmare le lacune accumulate durante la scuola dell'obbligo, familiarizzarsi con i mestieri di diversi ambiti se non hanno ancora un proprio progetto professionale e beneficiare di un accompagnamento adeguato, in modo da prepararsi ad iniziare una prima formazione professionale o ad entrare nel mercato del lavoro.
L'AI può partecipare alle spese per questi provvedimenti, se essi permettono di evitare l'aggravamento o la cronicizzazione di situazioni potenzialmente invalidanti e di preparare per quanto possibile i giovani ad iniziare una prima formazione professionale. Queste formazioni transitorie devono mirare al mercato del lavoro primario e vanno pertanto svolte principalmente presso strutture formative regolari e non protette, secondo la volontà espressa dal legislatore all'articolo 16 capoverso 1bis.
La collaborazione in materia tra l'ente responsabile della formazione transitoria (p. es. l'ufficio per la formazione professionale) e l'ufficio AI è disciplinata mediante una convenzione, che fissa l'entità della prestazione e la partecipazione alle spese. Le formazioni transitorie devono essere finanziate in funzione della domanda, ragion per cui l'AI assume solo i costi generati per una formazione effettivamente seguita