Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
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dai giovani in questione. La possibilità di svolgere una formazione transitoria è oggetto di una decisione congiunta dell'ente responsabile e dell'ufficio AI. La partecipazione finanziaria dell'AI presuppone che i giovani interessati abbiano inoltrato una richiesta di prestazioni all'AI, ovvero presentino un rischio d'invalidità che limita notevolmente la loro possibilità di svolgere una formazione professionale. Non sussiste alcun diritto alla partecipazione finanziaria dell'AI.
Cpv. 1quater: per tener conto delle differenze cantonali, ogni ufficio AI conclude nel proprio Cantone una convenzione con gli attori coinvolti. Questa disciplina la partecipazione finanziaria secondo i capoversi 1bise 1tere fissa le principali disposizioni in materia. L'AI assume al massimo un terzo delle spese, al fine di garantire una partecipazione adeguata da parte degli organi cantonali. Il Consiglio federale può subordinare la concessione dei contributi ad altre condizioni o oneri. Può inoltre delegare all'UFAS la competenza di stabilire requisiti minimi per le convenzioni con i Cantoni.
Cpv. 3 e 5: questi capoversi vengono completati con i rimandi ai nuovi capoversi 1bise 1ter. Gli uffici AI potranno quindi scambiarsi informazioni e fornire una copia delle loro decisioni agli organi o alle istituzioni con cui sono chiamati a collaborare a favore dei giovani interessati.
Art. 68quinquies, rubrica (nuova) nonché cpv. 1 e 2, primo periodo Responsabilità
per danni presso le imprese
La responsabilità per danni durante il lavoro a titolo di prova, introdotta nel quadro della revisione AI 6a, viene estesa ai provvedimenti di reinserimento (cfr. n. 1.2.4.3). In caso di danno cagionato dall'assicurato al datore di lavoro, l'AI ne risponde direttamente. In caso di danno cagionato dall'assicurato a terzi, l'AI ne risponde indirettamente tramite la procedura di regresso.
Sotto il profilo della responsabilità civile, i provvedimenti eseguiti presso istituzioni non costituiscono alcun problema dato che esse dispongono di norma di un'assicurazione di responsabilità civile aziendale e che questo rischio è rimborsato tramite la tariffa versata per il provvedimento. Questo vale anche per le prime formazioni professionali e le riformazioni professionali svolte in un ambiente protetto o presso istituzioni. Quando questi provvedimenti vengono attuati nell'economia privata, vi è un contratto di lavoro o di tirocinio, sicché le questioni riguardanti la responsabilità civile risultano disciplinate dal diritto del lavoro.
Questa regolamentazione copre la responsabilità per danni presso le imprese acquisitrici cagionati nel quadro sia dei provvedimenti di cui all'articolo 8 (integrazione) che di quelli di cui all'articolo 8a (reintegrazione).
Art. 68sexies(nuovo) Accordi di collaborazione
Per un accordo di collaborazione con regole di coordinamento e obiettivi elaborati tra i partner (cfr. n. 1.2.4.1), è necessaria una base legale solo se si tratta di prestazioni della Confederazione per le quali essa non sussiste già.
Cpv. 1: in virtù dell'articolo 112c Cost., il Consiglio federale può specificare in un tale accordo di collaborazione in cosa consistono concretamente le prestazioni della Confederazione che sostengono le associazioni mantello del mondo del lavoro e i loro membri nella fornitura delle prestazioni convenute ai fini dell'integrazione, del mantenimento o della reintegrazione dei disabili nel mercato del lavoro primario.