Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine

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7. Modifica della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 27 cpv. 5 (nuovo)

Cpv. 5: a differenza delle altre persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione, gli assicurati che in seguito a una revisione della rendita AI richiedono prestazioni all'AD hanno diritto a 180 indennità giornaliere dell'AD (cfr. n. 1.2.4.5). Per questo periodo, hanno anche diritto a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 59–71d LADI. Per la concessione di queste prestazioni devono essere adempiute le relative condizioni previste dalla LADI.

Art. 94a (nuovo)

Cpv. 1: questo capoverso costituisce la base legale in virtù della quale l'AD riceve dall'AI il rimborso delle spese sostenute per l'aumento del diritto da 90 a 180 indennità giornaliere per le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione che in seguito a una revisione della rendita sono ancora disoccupate 90 giorni dopo l'iscrizione all'AD. Le spese sono a carico del Fondo AI.

Cpv. 2: il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione per disciplinare la procedura di conteggio delle spese tra l'AD e l'AI.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1 Ripercussioni finanziarie

In seguito alla separazione del Fondo AI dalle finanze federali, l’aumento o la diminuzione delle uscite dell’AI non ha più ripercussioni finanziarie dirette per la Confederazione. Tuttavia, quest'ultima finanzia le PC in ragione di cinque ottavi. Le modifiche relative alle indennità giornaliere (cfr. n. 1.2.2.5) genereranno solo sporadicamente spese supplementari per le PC (cfr. n. 3.6.1). Per quanto riguarda il sistema di rendite lineare (cfr. n. 1.2.4.6), se verrà attuato nella variante che prevede la rendita intera a partire da un grado d’invalidità del 70 per cento, non avrà ripercussioni sulle PC. Se verrà scelta invece la soluzione che prevede la rendita intera soltanto a partire da un grado d’invalidità dell’80 per cento, per le PC sorgeranno spese supplementari pari a 24 milioni nel 2030, che andrebbero a carico della Confederazione in ragione di cinque ottavi.

3.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale

Le spese per il personale degli uffici AI, come le altre spese dell’AI, vengono finanziate per mezzo del Fondo AI e quindi non hanno ripercussioni finanziarie per la Confederazione. Nell'effettivo del personale della Confederazione rientrano però anche i posti dell'Amministrazione federale, che vengono finanziati tramite il Fondo AI. Per l'ulteriore sviluppo dell'AI è necessario quanto segue.

Da un lato, in applicazione dell’articolo 67 capoverso 1 lettera a LAI, andranno finanziate spese per il personale supplementari per due posti equivalenti a tempo pieno (ETP) presso l'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (art. 56 LAI).