Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
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ne, sul mercato del lavoro primario oggetto della legge del 13 dicembre 200232 sulla formazione professionale (LFPr) scarseggiano attualmente i posti di formazione per le persone con un danno alla salute.
Per creare sotto questo aspetto incentivi finanziari adeguati, l’AI dovrà farsi carico del salario d'apprendista che il datore di lavoro verserebbe a coetanei sani. A questo scopo l’indennità giornaliera sarà erogata direttamente all’azienda formatrice, a condizione che questa versi il salario di formazione usuale del ramo. Per di più, ai datori di lavoro verranno anche bonificati i contributi sociali dovuti per questi apprendisti, sicché le aziende non dovranno più assumersi assolutamente alcun onere finanziario per formare questi assicurati (art. 25 LAI).
Per le persone che assolvono formazioni a bassa soglia, l’AI verserà l’importo corrispondente alle istituzioni interessate. Nel caso degli assicurati di età superiore ai 25 anni, la cui indennità giornaliera dovrà come detto aumentare fino a concorrenza dell’importo massimo della rendita di vecchiaia mensile, l’AI verserà all’azienda formatrice o all’istituzione l’importo corrispondente al salario usuale del ramo e la differenza direttamente all’assicurato.
Secondo questo modello, gli assicurati riceverebbero dal datore di lavoro un vero salario come retribuzione del lavoro effettuato. L’AI non si limiterebbe a versare loro semplicemente un importo che potrebbe essere inteso anche come sostegno finanziario dovuto a una capacità al guadagno ridotta. Questo sistema darebbe maggior soddisfazione all’assicurato, rafforzando ulteriormente l’effetto incentivante. Il provvedimento non dovrebbe espellere giovani sani dal mercato dei posti di apprendistato, poiché l’offerta di posti vacanti supera ancora nettamente la domanda.
1.2.2.6 Ampliamento dei provvedimenti sanitari d’integrazione
I provvedimenti sanitari d’integrazione dell’AI sono caratterizzati dalla loro immediata funzione integrativa (art. 12 LAI). Questi provvedimenti vengono pertanto concessi anche a persone con disturbi psichici cui possono essere pronosticate buone possibilità di integrazione nel mercato del lavoro primario, ad esempio se i provvedimenti in questione consentono loro di frequentare la scuola normale (come in caso di disturbi dello spettro autistico, quali ad es. la sindrome di Asperger). I provvedimenti sanitari d’integrazione devono essere distinti dai provvedimenti destinati alla cura vera e propria del male, quali i provvedimenti sanitari dell’AI per la cura delle infermità congenite (art. 13 LAI; cfr. n. 1.2.1.1). L’AI non è invece tenuta ad accordare prestazioni per i provvedimenti che agiscono solo indirettamente sulle capacità di integrazione (ad es. psicoterapia per la cura di una grave balbuzie in un bambino normalmente intelligente con disturbi del comportamento33) o che servono soltanto a reprimere i sintomi (ad es. in caso di anoressia nervosa34).
I provvedimenti sanitari d’integrazione presuppongono che il disturbo si sia già ampiamente stabilizzato e che sia pertanto escluso il ricorso a terapie di durata illimitata (ad es. in caso di problemi oftalmologici, dopo una meningite o in caso di schizofrenia). Nel caso dei disturbi psichici, il cui decorso clinico è spesso molto
32 RS 412.10
33 RCC 1972 563.
34 VSI 2000 65.