Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine

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Onde garantire la parità di trattamento tra i giovani assicurati con problemi di salute e i coetanei sani, l’indennità giornaliera versata durante la prima formazione professionale andrà sostanzialmente allineata a un salario d'apprendista:

- il diritto non sorgerà più come sinora soltanto dai 18 anni in poi, bensì già all’inizio della prima formazione professionale, anche per le persone che seguono una formazione in ambito protetto. Tuttavia, in futuro gli assicurati che non hanno ancora esercitato un’attività lucrativa non riceveranno più un’indennità giornaliera durante gli accertamenti, i provvedimenti d’integrazione, i provvedimenti sanitari o altri provvedimenti preparatori;

- l’ammontare dell’indennità durante la prima formazione professionale dovrà orientarsi al salario usuale del ramo per gli apprendisti. Sarà determinante il contratto di tirocinio tra il datore di lavoro e la persona in formazione. L’indennità versata agli assicurati che seguono una formazione a bassa soglia, per la quale non esiste un termine di paragone diretto, deve corrispondere al reddito medio di un coetaneo sano in formazione;

- l’indennità versata alle persone che dopo il compimento dei 25 anni seguono ancora una prima formazione professionale dell’AI aumenterà fino all’importo massimo della rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 3 e 5 LAVS), che attualmente ammonta a franchi 2350 al mese.

Le condizioni del diritto per le persone che seguono una formazione scolasticoaccademica devono essere definite con maggiore precisione: gli allievi che frequentano una scuola di cultura generale (scuola specializzata o liceo) o una formazione di base in una scuola professionale a tempo pieno non avranno più diritto a un’indennità giornaliera, poiché anche i loro coetanei sani non ricevono alcun salario durante una tale formazione. Quanto agli studenti del livello terziario (formazione professionale superiore, scuole universitarie), il danno alla salute dovrà rendere impossibile il conseguimento di un reddito accessorio o prolungare in modo considerevole la formazione per dare diritto all’indennità. L’ammontare dell’indennità giornaliera andrà ridotto all’importo corrispondente al reddito mediano di un coetaneo sano in formazione (secondo il valore determinato dall’Ufficio federale di statistica, UST).

Gli assicurati che per poter accedere a una prima formazione professionale necessitano di provvedimenti sanitari d’integrazione (cfr. n. 1.2.2.6) o di provvedimenti di reinserimento (cfr. n. 1.2.3.3) potranno far valere il diritto a un’indennità giornaliera anche durante la prima formazione professionale. Lo scopo ultimo consiste nell’evitare per quanto possibile interruzioni nel processo di integrazione e nell’accompagnare gli assicurati lungo il percorso verso l’integrazione nel mercato del lavoro.

Incentivi finanziari per i datori di lavoro a favore della creazione di posti di formazione

Oltre che sull’ammontare dell’indennità giornaliera, sussiste una necessità di intervento anche a livello dei datori di lavoro. Per questi ultimi, seguire una persona con un danno alla salute durante la formazione significa assumersi un onere supplementare che attualmente l’AI non compensa ancora. Questo onere può risultare eccessivo, e comportare la rinuncia alla creazione di un posto di formazione adeguato, persino per i datori di lavoro che di principio desiderano assumersi le proprie responsabilità nei confronti della società integrando queste persone. Per questa ragio-