Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo
1.2.2.5 Parità di trattamento con gli assicurati sani in formazione per chi beneficia di indennità giornaliera e miglioramento delle opportunità formative
Di regola, durante l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione o simili, gli assicurati hanno diritto a un’indennità giornaliera (art. 22–25 LAI). Di principio, queste indennità vengono concesse soltanto a persone che hanno già compiuto i 18 anni, erano già attive professionalmente e conseguivano un reddito lavorativo. L’indennità di base equivale in tal caso all’80 per cento dell’ultimo reddito conseguito. Il diritto all’indennità giornaliera sorge quando un assicurato durante l’esecuzione di un provvedimento d’integrazione non può più svolgere un attività lucrativa o se presenta un’incapacità al lavoro almeno del 50 per cento.
Adeguamento dell’importo dell’indennità giornaliera al salario di apprendista percepito dai coetanei
Attuale diritto dei giovani assicurati alle indennità giornaliere
Per i giovani assicurati, è prevista una deroga da questa regola fondamentale. Anche gli assicurati che seguono una prima formazione di base e le persone che non hanno ancora svolto un’attività lucrativa e beneficiano di provvedimenti d’integrazione hanno diritto a un’indennità giornaliera a partire dai 18 anni se sono incapaci al guadagno.
Attualmente il Consiglio federale limita l’ammontare dell’indennità di base a 34.60 franchi al giorno, ossia a 1038 franchi al mese (10 % dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato dell’assicurazione contro gli infortuni, AINF), per gli assicurati che seguono una prima formazione professionale, fino al giorno della conclusione della formazione, e per quelli che beneficiano di altri provvedimenti d’integrazione, dal compimento dei 18 anni al compimento dei 20 anni.
Per i giovani assicurati che hanno già compiuto i 20 anni e che senza invalidità avrebbero iniziato un’attività lucrativa dopo la fine della formazione, l’importo di base dell’indennità giornaliera ammonta attualmente a 103.80 franchi al giorno, ossia a 3114 franchi al mese (30 % dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato AINF). Oltre all’indennità di base, l’indennità giornaliera dell’AI può inoltre comprendere un’eventuale prestazione per i figli e far sorgere il diritto a prestazioni complementari (PC).
Confronto tra i giovani beneficiari di indennità giornaliere e i loro coetanei
L’indennità giornaliera può essere molto più elevata rispetto al salario d'apprendista dei coetanei sani. L’ammontare dell’indennità è addirittura superiore all’importo di un’eventuale rendita AI e talvolta supera persino, e di gran lunga, il salario conseguito in seguito dall'assicurato o quello dei coetanei sani qualificati.
Di conseguenza, l’ammontare dell’indennità giornaliera può avvantaggiare finanziariamente le persone che seguono una prima formazione professionale rispetto ad altre persone in formazione. Se l’AI viene dunque considerata come una consistente fonte di guadagno, l’assicurato può trarne l’indebita conclusione che vale la pena essere ammalati. Questo aspetto può pregiudicare il successo dell’integrazione o quantomeno ritardarlo.
Nuova regolamentazione proposta per le indennità giornaliere