Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine

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Assunzione / Presta- Modalità di Prospettive occu- Costi a carico Provvedimen- zioni assunzione pazionali dell’impresa to finanzia- dell’assicurato sul acquisitrice rie dell’AI mercato del lavoro

il periodo ciente, l’assicurato versa l’API al di introdu- necessita di un datore di lavoro per zione periodo un periodo limita-(API) d’introduzione. to)

3. Fornitura Versamen- Fornitura di perso- Discrete: Impresa acquisitri-

di perso- to di nale a prestito necessità di un ce:

nale a pre- un’indenni (contratto di lavoro sostegno nella paga la prestazione stito tà al tra l’assicurato e il ricerca di un posto lavorativa al prestatore prestatore; contrat- di lavoro prestatore

to di collocamento

tra l’impresa

acquisitrice e il

prestatore)

4. Lavoro a Indennità Nessun contratto di Da accertare: Datore di lavoro:

titolo di giornaliera lavoro la capacità lavora- nessun costo prova o rendita tiva deve essere salariale

testata nella pratica

La legge del 6 ottobre 198949 sul collocamento (LC) disciplina la fornitura di personale a prestito ordinaria. Il datore di lavoro (prestatore) cede per mestiere lavoratori a terzi (imprese acquisitrici). Il prestatore è legato al lavoratore da un contratto di lavoro, gli versa il salario e paga i costi accessori del salario, ma cede i suoi servizi a un’impresa acquisitrice. Quest’ultima versa al prestatore un compenso finanziario per i servizi forniti. Questa possibilità è spesso utilizzata per coprire un aumento temporaneo del fabbisogno di personale. Per poter svolgere la sua attività, il prestatore necessita di un’autorizzazione d’esercizio dell’ufficio cantonale del lavoro.

La LC protegge i lavoratori a prestito stabilendo che il prestatore e l’impresa acquisitrice devono rispettare le condizioni di lavoro usuali della professione. Queste condizioni sono definite nel contratto collettivo di lavoro (CCL) del ramo in cui opera l’impresa acquisitrice o nel CCL Personale a prestito (swissstaffing), dichiarato di obbligatorietà generale.

49 RS 823.11