Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine

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Acquisizione di esperienza professionale e prospettive di impiego fisso

Il nuovo provvedimento dell’AI denominato «fornitura di personale a prestito» persegue due scopi. Anzitutto permette agli assicurati di svolgere un’attività remunerata sul mercato del lavoro primario, e quindi di acquisire ulteriori esperienze professionali migliorando le proprie prospettive occupazionali. In secondo luogo, la fornitura di personale a prestito crea idealmente i presupposti per una successiva assunzione presso l’impresa acquisitrice nel caso in cui il datore di lavoro e l’assicurato valutino positivamente l’esperienza.

Condizioni quadro e funzionamento della fornitura di personale a prestito

La fornitura di personale a prestito in virtù della LAI si ispirerà al sistema previsto dalla LC. I rapporti contrattuali tra prestatore, impresa acquisitrice e salariato (vale a dire l’assicurato) corrisponderanno a quanto previsto dalla LC, salvo che per la fornitura a prestito in virtù della LAI un ufficio AI, o più Uffici congiuntamente, concluderanno con il prestatore un contratto di prestazioni. Nel caso concreto, gli uffici AI assegneranno un mandato al prestatore sulla base di questi contratti.

Il provvedimento «Fornitura di personale a prestito» dell’AI funzionerà nel modo seguente:

I. Ricerca di un posto di lavoro

Le situazioni in cui si potrà ricorrere a un mandato per la fornitura di personale a prestito sono tre:

- l’ufficio AI riesce a trovare un datore di lavoro per l’assicurato (art. 18 LAI); l’impresa acquisitrice è disposta a occuparlo ma non può assumerlo stabilmente, neppure con l’assegno per il periodo d’introduzione;

- l’assicurato e l’impresa acquisitrice sono entrati in contatto senza intermediari; entrambi sono interessati a un rapporto di lavoro ma l’impresa non può ancora assumersi il rischio di un’assunzione stabile;

- non si riesce a trovare alcun posto di lavoro per l’assicurato. L’ufficio AI incarica un prestatore di cercargli un posto di lavoro appropriato in un’impresa acquisitrice.

II. Mandato dell’Ufficio cantonale AI e stesura dei contratti necessari

Non appena è stata trovata un’impresa acquisitrice, si procede alle tre operazioni seguenti, con le quali inizia la fornitura di personale vera e propria:

1. Basandosi sul contratto di prestazione, l’ufficio AI impartisce al prestatore un mandato in cui sono stabilite le prestazioni finanziate dall’AI. A tal fine l’ufficio AI emette una decisione formale, poiché come per tutti gli altri provvedimenti d’integrazione è necessaria la sua autorizzazione.

2. Il prestatore e l’impresa acquisitrice concludono un contratto di collocamento ai sensi della LC. La differenza rispetto alla fornitura di personale a prestito ordinaria sta nel fatto che le spese accessorie (e in particolare le spese amministrative) non sono sostenute dall’azienda acquisitrice ma dall’AI in base al contratto di prestazione stipulato;

3. Il prestatore e l’assicurato stipulano un contratto di lavoro. L’assicurato è legato contrattualmente al prestatore e non all’impresa acquisitrice.