Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 55Fedlex · Rapporto esplicativo

prestatore si assume gran parte dei compiti amministrativi e l’AI copre i relativi costi, l’impresa acquisitrice spende addirittura un po’ meno di quanto spenderebbe se assumesse direttamente un lavoratore. Tuttavia, l’impresa può trovarsi confrontata a un onere supplementare, poiché date le circostanze può essere necessario un po’ più di tempo per l’introduzione dell’assicurato. Contrariamente al caso di un’assunzione, l’impresa acquisitrice non deve assumersi alcun rischio finanziario per l’eventualità che l’assicurato subisca un infortunio o una ricaduta durante il suo impiego di lavoro.

Gli uffici AI concluderanno contratti di prestazioni soltanto con prestatori in possesso di un’autorizzazione ai sensi della LC e assoggettati pertanto al CCL di obbligatorietà generale Personale a prestito (swissstaffing). I prestatori dovranno inoltre disporre di un’estesa rete di contatti con i datori di lavoro della regione.

Per di più, date le caratteristiche specifiche del gruppo target, dovranno conoscere bene il sistema delle assicurazioni sociali e della procedura AI in generale. Dovranno anche essere in grado di tenere adeguatamente conto dei problemi di salute dell’assicurato nei loro reciproci rapporti e nel collocamento. In questo contesto, i prestatori dovranno infine saper reagire con pragmatismo ed empatia in caso di dubbi, per poter portare avanti la collaborazione in modo proficuo.

1.2.4 Miglioramento del coordinamento tra gli attori interessati

La presente revisione prevede le seguenti misure volte a migliorare la collaborazione tra gli attori interessati, che andranno a vantaggio di tutti gli assicurati:

 Il Consiglio federale potrà concludere un accordo di collaborazione con le organizzazioni mantello del mondo del lavoro al fine di rafforzare gli sforzi a favore dell’integrazione. I datori di lavoro beneficeranno anche dell’ampliamento dell’offerta di consulenza e accompagnamento.

 Gli assicurati che partecipano a un provvedimento d’integrazione saranno affiliati obbligatoriamente presso l’assicuratore infortuni dell’impresa contro gli infortuni professionali e non professionali.

 La regolamentazione vigente in materia di assicurazione di responsabilità civile per il lavoro a titolo di prova sarà estesa ai provvedimenti di reinserimento.

 I medici curanti dovranno trasmettere tutte le informazioni rilevanti, al fine di migliorare la collaborazione per l’integrazione degli assicurati. Bisognerà inoltre promuovere la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento dei medici in medicina assicurativa.

 Il numero d’indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione cui si ha diritto dopo una revisione di rendita passerà da 90 a 180.

 Il sistema vigente che prevede quarti di rendita sarà sostituito da un sistema di rendite lineare. Due modelli vengono posti in consultazione: l’uno prevede una rendita intera a partire da un grado d’invalidità del 70 per cento, l’altro a partire da un grado d’invalidità dell’80 per cento.