Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
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verificare l’opportunità di svolgere più volte detta conferenza per garantire che i suoi effetti durino nel tempo. La conferenza nazionale sull’integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro potrebbe ispirarsi alla Conferenza sui posti di tirocinio, che ha luogo una volta all’anno57.
Accordo di collaborazione
L’accordo di collaborazione potrebbe essere concluso a livello nazionale tra la Confederazione e le associazioni mantello del mondo del lavoro, segnatamente l’Unione svizzera degli imprenditori (USI), l’Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM), l’Unione sindacale svizzera (USS) e Travail.Suisse, e concepito come accordo quadro comprensivo di regole di coordinamento basato sul partenariato e obiettivi qualitativi secondo il modello dell’«Accord paritaire genevois». Quest’ultimo è stato ideato ed elaborato dall’organizzazione mantello del settore edilizio del Cantone di Ginevra (Fédération genevoise des métiers du bâtiment, FMB) e firmato dalle 20 associazioni professionali aderenti alla FMB, dai sindacati, dall’ufficio AI di Ginevra, dagli assicuratori d’indennità giornaliera e dall’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva)58.
L’accordo dovrebbe disciplinare, da un lato, la collaborazione in generale tra Confederazione e associazioni mantello del mondo del lavoro e, dall’altro, le competenze concrete nell’ambito dell’integrazione delle persone disabili. Il ruolo dei sindacati potrebbe consistere nell’agevolare l’integrazione all’interno dell’azienda, per esempio svolgendo corsi per gli iscritti o facendo da mediatori in caso di conflitti sul posto di lavoro. L’impostazione dettagliata dell’accordo dovrebbe essere concordata tra i summenzionati attori. Sulla falsariga dell’«Accord paritaire genevois» cantonale si potrebbero valutare tra l’altro i seguenti elementi:
- l’AI potrebbe cofinanziare provvedimenti volti a sostenere i suoi partner nei loro sforzi a favore dell’integrazione, come ad esempio progetti di partenariato pubblico-privato;
- si potrebbero finanziare riunioni regolari dei partner interessati tese a valutare e perfezionare la collaborazione;
- l’accordo potrebbe definire obiettivi qualitativi, per esempio la necessità di mettere a punto processi di gestione aziendale della salute.
Si tratta dunque di creare incentivi e impulsi, ad esempio per attuare progetti volti a favorire l’integrazione, schiudere opportunità di finanziamento di provvedimenti e strumenti selezionati per determinati gruppi target o favorire la conclusione di contratti di prestazioni.
Misure volte all’attuazione della decisione del Consiglio federale
L’accordo di collaborazione può essere considerato come preliminare alle misure previste dalla decisione del Consiglio federale dell’11 maggio 2011. Quest’ultima stabilisce che, qualora dalla valutazione della modifica del 18 marzo 2011 (revisione AI 6a) dovesse risultare che la revisione delle rendite volta all’integrazione non porta i risultati previsti, il Consiglio federale dovrà sottoporre all’Assemblea federale le modifiche di legge necessarie per introdurre incentivi per i datori di lavoro
57 Cfr. www.sefri.admin.ch > Temi > Formazione professionale > Formazione professionale di base > Conferenza sui posti di tirocinio.
58 Cfr. www.fmb-ge.ch > Prestations entreprises > Accord paritaire.