Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
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indennità giornaliere dell’AI subisce un infortunio mentre partecipa a un provvedimento d’integrazione o di reintegrazione dell’AI, le spese di cura sono coperte dall’AINF. La garanzia del fabbisogno vitale è coperta dall’AINF per la parte corrispondente all’indennità giornaliera AI, mentre continua a essere versata la rendita parziale dell’AI.
Per fornire agli assicurati e all’impresa una protezione ottimale durante lo svolgimento dei provvedimenti, la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni professionali e non professionali deve essere garantita per tutta la durata dei provvedimenti. L’AI si fa carico dei premi assicurativi. L’interessato viene assicurato presso l’assicuratore infortuni dell’impresa, che in caso d’infortunio provvede a tutte le prestazioni assicurative previste dal Titolo 3 della LAINF: prestazioni sanitarie, rimborso delle spese, indennità giornaliera o rendita d’invalidità. Gli infortuni non professionali sono assicurati se l’interessato è impiegato per almeno otto ore alla settimana (art. 7 cpv. 2 LAINF; art. 13 cpv. 1 OAINF).
Se questi provvedimenti hanno luogo presso un’istituzione legata a un ufficio AI tramite una convenzione tariffale ai sensi dell’articolo 27 LAI, il rimborso dei premi sarà assunto dall’AI, come oggi, in applicazione della tariffa convenuta con l’istituzione. Se un’istituzione ha difficoltà a trovare un assicuratore infortuni che accetti di assicurarla, dopo ripetuti rifiuti deve potersi rivolgere alla cassa suppletiva, che le attribuisce un assicuratore mediante decisione. Questa regola rimane valida.
Modello B: premio unico
Nel quadro della presente revisione vengono esaminati anche altri modelli, che però non riescono a soddisfare diversi requisiti di base (nessun onere supplementare per i datori di lavoro, economicità). Quale seconda variante potrebbe però essere preso in considerazione un modello in base al quale verrebbe fissato un premio su base contrattuale con ogni assicuratore infortuni di un'impresa acquisitrice nel mercato del lavoro primario presso cui un assicurato partecipa a un provvedimento d'integrazione.
Il premio sarebbe convenuto dall'UFAS con l'assicuratore infortuni in questione, basandosi da un lato sui premi generalmente applicati ai dipendenti (una media di tutti i premi nel mercato del lavoro primario) e, dall'altro, tenendo conto dei fattori descritti di seguito che fanno aumentare il rischio infortuni e la gravità delle loro conseguenze, cosicché il premio coprirebbe il rischio in questione.
Il premio così determinato sarebbe diverso da quello applicato agli altri dipendenti dell'impresa e dovrebbe essere negoziato con ogni singolo assicuratore infortuni. Questo significa che ciascuno di loro fatturerebbe un premio unico per i dipendenti che partecipano a un provvedimento d'integrazione dell'AI, a prescindere dall'impresa presso la quale essi sono impiegati.
In mancanza di una convenzione, la competenza di fissare il premio spetta al Consiglio federale.
Anche se in questo caso non si tratterebbe di un premio unico in senso stretto (l'unicità varrebbe solo per la categoria delle persone che partecipano a un provvedimento d'integrazione in tutte le imprese affiliate presso il medesimo assicuratore infortuni), il modello sarebbe comunque in contraddizione con l'evoluzione registrata dalla LAINF dal momento dell'abolizione della tariffa unitaria da parte della Commissione della concorrenza, nel 2007.