Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine

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giornaliera) a carico dell’AI, se il provvedimento d’integrazione deve essere sospeso. Non esiste una copertura assicurativa completa a lungo termine. La situazione attuale, che assoggetta i dipendenti di un’impresa e gli assicurati che partecipano a un provvedimento d’integrazione presso la medesima a un’assicurazione contro gli infortuni diversa, è poco comprensibile sia per i dipendenti che per i datori di lavoro. D’altronde, essa nuoce all’integrazione, finalizzata in primo luogo all’inserimento nelle strutture dell’impresa.

L’introduzione di una copertura assicurativa in caso d’infortunio era stata prevista, a livello d’ordinanza, per il lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI) nel quadro della revisione AI 6a59. Era inoltre previsto che l’AI assumesse tutti i costi e gli obblighi che abitualmente incombono ai datori di lavoro. Tuttavia, in mancanza delle relative basi legali il progetto non ha potuto essere attuato. L’assoggettamento alla LAINF degli assicurati che partecipano a provvedimenti d’integrazione nell’economia privata potrebbe sì essere disciplinato nell’OAINF, ma affinché l’impresa in cui viene attuato il provvedimento non debba sostenere l’onere dei premi, bisogna creare nella LAI le basi legali che permettano il loro pagamento da parte dell’AI (reintroduzione dell’art. 11 LAI). Inoltre, nella risposta all’interpellanza Pezzatti del 28 novembre 2014 (14.3730 Revisione parziale della LAINF) il Consiglio federale ha proposto di estendere la copertura assicurativa a tutti i provvedimenti d’integrazione che si svolgono presso un’impresa.

È dunque necessario prevedere la stessa copertura assicurativa in caso d’infortunio per i dipendenti e per gli assicurati che partecipano a un provvedimento d’integrazione presso la stessa impresa. Con questa soluzione le aziende non dovranno pagare premi né sostenere oneri amministrativi. Il finanziamento dei premi da parte dell’AI creerà incentivi (o sopprimerà disincentivi) ad accogliere assicurati per lo svolgimento di provvedimenti d’integrazione.

Modello

Modello A: premio aziendale

In generale, una copertura assicurativa in caso d’infortunio s’impone per i provvedimenti di reinserimento e per i provvedimenti professionali. Le prestazioni prese in considerazione sono i provvedimenti di reinserimento (art. 14a LAI), l’orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) e il lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI). Inoltre, quando la rendita è accompagnata da un’indennità giornaliera dell’AI (art. 22 cpv. 5terLAI) si prendono in considerazione pure i provvedimenti di reintegrazione accordati nel quadro dell’articolo 8a LAI.

I provvedimenti di accertamento (medico o professionale), invece, non sono interessati dalla copertura assicurativa.

Non sono soggette alla nuova regolamentazione neanche le persone che partecipano a un provvedimento di reintegrazione e non beneficiano di indennità giornaliere, ma ricevono una rendita AI. Per quel che concerne le spese di cura queste persone continueranno a essere assicurate obbligatoriamente presso la propria cassa malati. Dato che continuano a percepire la rendita AI, il loro fabbisogno vitale è garantito. Infine, se una persona che beneficia nel contempo di una rendita parziale dell’AI e di

59 FF 2010 1603, in particolare pag. 1675.