Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
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affinché questi ultimi assumano maggiormente persone che beneficiano o hanno beneficiato di una rendita AI. Se a distanza di qualche anno dovesse emergere che gli obiettivi qualitativi sono stati raggiunti, non saranno necessarie ulteriori misure. Se, invece, dovesse succedere il contrario, il Consiglio federale potrebbe prevedere la conclusione di accordi di collaborazione con obiettivi quantitativi dopo aver consultato la Commissione federale AVS/AI. Le modifiche di legge eventualmente rese necessarie andrebbero sottoposte al Parlamento.
Ampliamento dell’offerta di consulenza e accompagnamento per i datori di lavoro
Nel numero 1.2.3.1 vengono descritti alcuni provvedimenti di consulenza e accompagnamento a beneficio anche dei datori di lavoro, la cui collaborazione è indispensabile per l’integrazione. Pur essendo questi ultimi disposti ad assumersi tale responsabilità sociale, possono sorgere domande e difficoltà che mettono a repentaglio il successo del provvedimento d’integrazione o l’assunzione di una persona con salute compromessa in un’azienda o addirittura creano disincentivi all’impiego di dette persone.
Sebbene l’offerta della consulenza per i datori di lavoro sia già prevista a livello d’ordinanza in maniera generale (art. 41 cpv. 1 lett. f OAI) e indipendentemente dai casi concreti (art. 41 cpv. 1 lett. fbisOAI), sancirla per legge significherebbe attribuirle una maggiore importanza. Si potrebbe inoltre fare in modo che essa sia disponibile non in maniera puntuale, ma per tutta la durata del processo d’integrazione e perfino oltre. La consulenza finalizzata all’integrazione potrebbe consistere concretamente in un colloquio vertente sulle ripercussioni dello stato di salute di un determinato apprendista o dipendente, da svolgersi prima della presentazione della richiesta di prestazioni AI (in caso di bisogno di ulteriori informazioni, già oggi gli uffici AI hanno a disposizione un budget per corsi di formazione ed eventi di sensibilizzazione dei datori di lavoro). Inoltre, essa potrebbe servire a chiarire domande generali sul trattamento delle malattie psichiche e altri disturbi o sulle prestazioni dell’AI.
Dopo l’intervento tempestivo subentrano provvedimenti più concreti allo scopo di mantenere il posto di lavoro o attuare con successo provvedimenti d’integrazione nel mercato del lavoro primario. Durante i provvedimenti d’intervento tempestivo il datore di lavoro non ha alcun diritto alla consulenza e all’accompagnamento, diritto che sussiste invece durante i provvedimenti di reinserimento e i provvedimenti professionali. Dopo la conclusione del provvedimento il diritto dovrebbe continuare a valere per tre anni e, a differenza della situazione attuale, ciò non soltanto in collegamento con la soppressione della rendita ai sensi dell’articolo 8a LAI. Anche questa misura potrebbe rafforzare la fiducia dei datori di lavoro nell’AI e quindi la loro disponibilità ad assumere persone con un danno alla salute.
1.2.4.2 Miglioramento della copertura assicurativa in caso d'infortunio durante l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione
Copertura assicurativa limitata in caso d'infortunio durante l'esecuzione di provvedimenti d’integrazione
In caso d'infortunio occorso nel quadro di un provvedimento d’integrazione la regolamentazione attuale prevede il rimborso delle spese di cura a carico dell’AOMS e una copertura finanziaria a breve termine (sotto forma di un’indennità