Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 64Fedlex · Rapporto esplicativo
Tuttavia, il premio dell’AINF per gli assicurati che partecipano a provvedimenti d’integrazione deve corrispondere a quello valido per i dipendenti aziendali, basato sulle diverse classi di rischio.
Se una persona che partecipa a un provvedimento d’integrazione subisce un infortunio, è la collettività della classe di rischio interessata a farsi carico del rischio. Visti il numero esiguo di assicurati (poco più di 10 000) che ogni anno partecipano a provvedimenti d’integrazione nel mercato del lavoro primario e le dimensioni delle classi di rischio, un infortunio dovrebbe incidere solo minimamente sull’importo del premio.
Un infortunio subìto da un persona che partecipa a un provvedimento d’integrazione non cagionerà alcun aumento del premio pagato dall’impresa (malus, tariffazione empirica). Nelle grandi imprese un infortunio non dovrebbe comunque incidere sul premio. Al fine di evitare questo tipo di conseguenze negative nelle piccole e medie imprese, si dovrà prevedere una regolamentazione in materia nell’OAINF.
1.2.4.3 Regolamentazione dell’assicurazione di responsabilità civile durante l’esecuzione di provvedimenti di reinserimento
Aumento dei provvedimenti di reinserimento nel mercato del lavoro primario
I provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale (art. 14a LAI) vengono attuati sempre più spesso in imprese acquisitrici del mercato del lavoro primario con l’intento d'impostare e sviluppare l’idoneità all’integrazione a stretto contatto con l’economia privata. Durante l'attuazione di questi provvedimenti può succedere che l’assicurato provochi dei danni. Alla luce dell’aumento dei provvedimenti nel mercato del lavoro primario e del conseguente incremento di casi di cui sopra occorre disciplinare in modo univoco la questione della responsabilità per danni causati all’azienda e a terzi.
Tramite la revisione AI 6a60 il 1° gennaio 2012 è già stata introdotta la responsabilità per danni durante il lavoro a titolo di prova (art. 68quinquiesLAI). Sulla scia dei summenzionati sviluppi risulta ormai necessario disciplinare la responsabilità per danni causati alle aziende anche durante l’esecuzione di provvedimenti di reinserimento.
Riguardo agli altri provvedimenti non vi è nessuna necessità d’intervento. Nelle istituzioni la responsabilità in oggetto non costituisce alcun problema in quanto esse dispongono di norma di un’assicurazione di responsabilità civile aziendale e questo rischio è rimborsato tramite la tariffa versata per il provvedimento. Questo vale anche per le prime formazioni professionali e le riformazioni professionali nelle istituzioni. Quando questi provvedimenti vengono attuati nell’economia privata, vi è un contratto di lavoro o di tirocinio, sicché le questioni riguardanti la responsabilità civile risultano disciplinate dal diritto del lavoro (art. 55 CO).
Estensione ai provvedimenti di reinserimento delle disposizioni in materia di responsabilità civile applicate durante il lavoro a titolo di prova
La regolamentazione vigente per il lavoro a titolo di prova (art. 68quinquiesLAI) dovrà essere estesa per includere anche i provvedimenti di reinserimento:
60 FF 2010 1603, in particolare pag. 1692.