Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine

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sionale tale modifica è applicata soltanto alle nuove rendite e, alle condizioni summenzionate, in caso di revisione della rendita.

1.2.4.7 Creazione delle basi legali per l’istituzione di centri di competenza regionali per il collocamento

Negli ultimi anni sono stati lanciati vari progetti a livello cantonale con lo scopo di rendere più flessibile e coordinare l’azione di diverse istituzioni delle assicurazioni sociali a favore degli assicurati che presentano una molteplicità di problemi (disoccupazione, salute, aiuto sociale ecc.). Per esempio, nel quadro di un progetto pilota ai sensi dell’articolo 68quaterLAI, dal 2012 a Kulm nel Canton Argovia è in corso il progetto «Sportello unico per il mercato del lavoro»68 che offre alle persone in cerca di un impiego, spesso affette anche da un danno alla salute, un unico punto d’accesso all’AI, all’AD e all’aiuto sociale. Le condizioni quadro del progetto per quanto riguarda l’AI sono definite nell’ordinanza dell’UFAS del 9 febbraio 201269 concernente il progetto pilota «Sportello unico per il mercato del lavoro». Questo progetto potrebbe sfociare nell’istituzione di un modello di «sportello unico» a favore degli assicurati. Il contorno esatto del progetto è tuttavia ancora in fase di elaborazione. Nel Cantone di Lucerna è stato lanciato un progetto simile intitolato «Optima».

L’articolo 54 capoverso 4 LAI permette agli uffici AI di assumere compiti previsti dal diritto cantonale, previa autorizzazione da parte del DFI – autorizzazione che può essere soggetta a condizioni e legata a costi –, ma non compiti previsti da un’altra legge federale (affidati per esempio agli URC). La legge deve dunque essere completata in modo tale da prevedere la possibilità che gli uffici AI assumano compiti di diritto federale originalmente non di loro competenza, quando l’interesse degli assicurati lo impone. L’autorizzazione del DFI rimane necessaria. Questa aggiunta permetterà a singoli Cantoni di rafforzare la CII in sintonia con il diritto federale.

1.2.5 Ulteriori misure

La presente revisione propone infine le seguenti modifiche legislative:

 Le prestazioni sovvenzionate dall’AI per il sostegno e la promozione dell’integrazione degli invalidi non verranno più disciplinate nell’OAI, bensì nella LAI.

 Le disposizioni di legge concernenti la restituzione dei sussidi per la costruzione si fonderanno sulla legge sui sussidi.

 L’obbligo di collaborare per i servizi e gli organi coinvolti e la comunicazione spontanea d’informazioni alle assicurazioni sociali interessate verranno disciplinati nella legge.

68Cfr. www.pforte-arbeitsmarkt.ch.

69 RS 831.201.72